E’ necessario avvicinarlo con estrema prudenza e calma per non spaventarlo,
mai in maniera troppo diretta e rapida, e controllare se è provvisto di
medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia destra
o nell’orecchio destro (potrebbe avere anche solo il microchip ma questo si può
capire solo con un lettore in dotazione a Servizio Veterinario Azienda Usl e,
talvolta, a veterinari liberi professionisti, Polizie locali).
In assenza di medaglietta recante un numero di telefono o di altra
informazione per risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali che
hanno recepito la legge nazionale n. 281/91 sulla tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo, è obbligatorio
denunciarne il ritrovamento presso una forza di Polizia oppure
al Servizio Veterinario della Azienda Usl.
La denuncia certificherà peraltro la condizione di cane vagante ritrovato e
servirà a perseguire il responsabile dell’eventuale abbandono.
Il cane vagante sarà consegnato, unitamente al verbale della Pubblica
Autorità, alla struttura di accoglienza - pubblica o privata convenzionata -
competente per territorio ovvero al canile municipale o al canile convenzionato
con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato il cane.
Chi consegna il cane a una struttura pubblica non accompagnato da regolare
denuncia ne diventa automaticamente il nuovo proprietario e sarà tenuto a pagare
tutte le spese sanitarie e di mantenimento presso la struttura stessa.
Potrà essere la struttura, in assenza di posto o prendendo atto
dell’esplicita volontà della persona che l’ha trovato, a predisporre un
affidamento provvisorio in attesa delle indagini sul ritrovamento frutto di un
abbandono o uno smarrimento.
Se il cane si trova su una sede stradale o nei pressi e può essere un
pericolo per sé e per gli altri chiamate immediatamente per evitare un possibile
incidente automobilistico la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato n.113 o
per le strade urbane la Polizia locale presso il centralino del Comune o della
Provincia.