Statuto
- Preambolo allo statuto
- La LAV
- Proclama il diritto al rispetto della vita e della dignità di tutti i viventi;
- Richiama ogni persona voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, nel rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi;
- Dichiara di conferire all'imperativo del "non uccidere" valore di legge storicamente assoluto;
- Prende coscienza e denuncia le manipolazioni di cui gli umani si sono resi responsabili nei confronti della natura con nefaste conseguenze al proprio habitat e a loro stessi, moralmente e fisicamente.
- 1. Denominazione - Sede.
È costituita in Roma, con Sede legale ed operativa in Roma, un'associazione sotto la denominazione di "LAV Lega Anti Vivisezione", associazione animalista che si ispira ai principi della nonviolenza, per la difesa dell'integrità di ogni individuo.
La LAV è riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale 19/05/1998.
Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni la LAV utilizzerà la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” nella denominazione dell’Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni in pubblico.- 2. Scopi associativi.
La LAV ha per fine l'abolizione della vivisezione, pratica antiscientifica e immorale, la protezione degli animali, l'affermazione dei loro diritti, la difesa della biodiversità e dell’ambiente, la lotta alla zoomafia. La LAV si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull'ambiente e gli ecosistemi, per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente.
La LAV ha inoltre lo scopo della salvaguardia della salute degli umani anche attraverso la diffusione della cultura tecnico-scientifica indicando con tutti i mezzi a disposizione, come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale, portando gli umani da una visione antropocentrica ad una biocentrica.
a) L'associazione ha esclusivamente scopi di solidarietà sociale che si realizza nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, non ha fine di lucro né alcun altro fine che sia incompatibile con quanto sopra espresso.
b) Per il conseguimento dei propri fini statutari la LAV promuove programmi educativi, leggi, convenzioni, trattati, adice altresì le eventuali opportune azioni di disobbedienza civile nonviolenta e/o giudiziarie , e con la costituzione di parte civile. La LAV può intervenire a tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà esercitare, tra l'altro, le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali principali:
1) organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, corsi di formazione ed aggiornamento per studenti e docenti, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche ed artigianali, viaggi e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi sociali;
2) incentivare, promuovere, organizzare realizzare e sostenere studi, ricerche, formazione, divulgazione, campi di lavoro;
3) instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i medesimi;
4) aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;
5) svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni periodiche e librarie a carattere culturale."
6) istituire un servizio di guardie zoofile, ittico-venatorie ed ecologiche addette, in base alla normativa che regola la materia, alla vigilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazionali e internazionali in difesa degli animali, della fauna selvatica, dell’ambiente e del patrimonio naturale.
c) Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impegna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica, invio di stampati e pubblicazioni (opuscoli, libri, periodici), stampati o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini seguiti dalla Associazione.
d) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali o ad essi direttamente connessi, la LAV può acquistare beni mobili e immobili, anche attraverso l’accesso a idonei strumenti finanziari e l’accensione di mutui.
Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 e successive modifiche ed integrazioni è fatto divieto di svolgere altre attività diverse da quelle solidaristiche ad eccezione di quelle direttamente connesse.- 3. Attività di volontariato ed organizzazione.
- L'attività della LAV é svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, con gli scopi di solidarietà.
I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà umana e animale, al pluralismo, al confronto ed al metodo democratico.
La LAV può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. - 4. Soci.
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, senza limitazione di cittadinanza o di residenza. L'iscrizione all'associazione avviene con il versamento della quota di adesione. Tutte le quote sono annuali, non trasmissibili né rivalutabili. Il diritto di voto in Congresso nazionale e per l’elezione degli organi statutari e territoriali é attribuito ai soci maggiorenni a norma di Legge; gli iscritti di età inferiore costituiscono una speciale categoria senza diritto di voto.
L'aspirante socio non deve svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'associazione. L'accettazione del nuovo socio é rimessa al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo nazionale senza obbligo di motivazione espressa. Il rifiuto del Consiglio Direttivo nazionale nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.Si decade da socio:
a) automaticamente, per mancato versamento della quota associativa;
b) per dimissioni esplicite scritte indirizzate al Consiglio Direttivo nazionale;
c) per espulsione deliberata dal Congresso nazionale per gravi motivi, sentite le motivazioni del socio rese al Collegio dei Probiviri e sentito il parere dello stesso organo;
d) per decesso.
Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo nazionale, ad espressione unanime, soci onorari, anche su proposta del Congresso nazionale.
Obblighi e diritti:i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni prese dagli organi Sociali, a dare il proprio contributo alle iniziative dell'Associazione; i soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione stessa, a partecipare a tutti i Congressi, a candidarsi alle cariche elettive, a votare i consiglieri direttivi ed i membri del Collegio dei Probiviri, a frequentare i locali dell'Associazione.
I soci non hanno alcuna disparità di trattamento all’interno dell’Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi, senza tener conto della diversa categoria di appartenenza. E’ dunque prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 5. Patrimonio e risorse economiche.
Patrimonio:
Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dal Fondo di dotazione.
Gli avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell'associazione. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi, fondi, riserve o capitale.
Risorse economiche:Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
A) Contributi degli aderenti
B) Contributi dei privati
C) Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
D) Contributi di organismi internazionali
E) Donazioni e lasciti testamentari
F) Rimborsi derivanti da Convenzioni
G) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque direttamente connesse agli scopi associativi
H) Qualsiasi altra entrata permessa dalla legge in conformità agli scopi associativi
I) Quote annuali dei soci
L) Le rendite derivanti da beni mobili e immobiliE’ fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 6. Esercizio finanziario.
L'anno finanziario dell'associazione inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Bilancio Consuntivo:
il Bilancio Consuntivo riporta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, indicando tutte le entrate e le uscite relative al periodo di un anno. Il Bilancio Consuntivo viene redatto da ogni singola Sede Territoriale e inviato annualmente al Consiglio Direttivo Nazionale, in base alla documentazione giustificativa entro il 15 aprile. Il Bilancio Consuntivo Nazionale dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositato presso la Sede Nazionale 15 giorni prima della data del Congresso nazionale e può essere consultato da ogni socio.Documento di Programmazione delle Attività:
il Documento di Programmazione delle Attività è un documento di indirizzo politico ed economico delle attività dell’anno successivo. Indica le principali aree di attività che l’associazione intende perseguire e una quantificazione delle risorse economiche necessarie. Viene predisposto dal Consiglio Direttivo nazionale e approvato dal Congresso nazionale.- 7. Organi.
Sono organi dell'associazione:
- Il Congresso nazionale
- il Consiglio Direttivo nazionale
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Nazionale
- i Direttori- 8. Il Congresso nazionale.
Il Congresso nazionale deve essere convocato una volta l'anno, entro il 30 giugno, dal Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e del Documento di programmazione delle attività e ogni due anni anche per il rinnovo delle cariche sociali.
Al Congresso nazionale possono partecipare con diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa, sempre che risultino iscritti da almeno dieci mesi.
Il Congresso nazionale deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne é fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati mediante domanda per iscritto. Sono straordinari i Congressi convocati per modificare lo Statuto.Il Congresso nazionale:
- delibera le modifiche allo Statuto;
- approva il Bilancio consuntivo e delibera il Documento di programmazione delle attività dell’anno successivo;
- vota la relazione del Presidente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo nazionale;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- delibera sulle mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo nazionale;
- delibera lo scioglimento della Associazione.- 9. Convocazione del Congresso nazionale.
- La convocazione del Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario deve essere fatta mediante comunicazione scritta per posta, con ricevimento almeno quindici giorni prima. La predetta comunicazione, deve contenere la menzione dell'ordine del giorno. Nella suddetta comunicazione verrà indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno indicato per la prima.
- 10. Deliberazioni del Congresso nazionale.
Le deliberazioni del Congresso nazionale tanto ordinarie quanto straordinarie, sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, e sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni, ha diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso nazionale stesso.
- 11. Comitato Nazionale.
Il Comitato Nazionale è composto dai membri del Consiglio Direttivo, da un rappresentante per ogni Sede territoriale e Punti di Riferimento. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio dei Probiviri, i Direttori ed i responsabili nazionali di settore.
Il Comitato Nazionale ha funzioni consultive con compiti di proposizione, indirizzo e verifica sulle attività e campagne locali e nazionali dell’associazione. Le sue deliberazioni non hanno carattere vincolante per gli altri organi dell’Associazione. Si riunisce almeno due volte l’anno in concomitanza con le riunioni del Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, in sessioni tematiche.Il Comitato Nazionale predispone una sessione di approfondimento, discussione e proposta a cura delle Sedi Territoriali.
- 12. Consiglio Direttivo.
Detto organo é composto da cinque membri ed é eletto ogni due anni dal Congresso nazionale dei Soci. Ogni sua riunione viene presieduta dal Presidente o, in caso di Sua assenza dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti. I componenti devono essere soci con diritto di voto, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Le riunioni sono valide quando vi intervengono almeno quattro membri.
La carica di Consigliere Direttivo non dà diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate eventualmente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, i candidati risultati primi dei non eletti nella votazione per il Consiglio Direttivo subentrano a tutti gli effetti ai Consiglieri venuti a mancare. In mancanza di questi il Consiglio Direttivo procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare il Congresso nazionale entro sessanta giorni, perché proceda all'elezione del nuovo Consiglio.Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo:
- elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente;
- elabora ed aggiorna la missione associativa;
- propone il programma di attività per l’approvazione del Congresso nazionale affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione;
- riceve, delibera e attua le mozioni approvate dal Congresso nazionale;
- nomina uno o più direttori e ne delinea i compiti e i poteri;
- determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- controlla che l'amministrazione dell’associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle entrate; è tenuto a darsi un Regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;
- predispone il bilancio consuntivo annuale;
- elabora e propone la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell’associazione, sempre che tali regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto;
- può costituire Comitati di carattere tecnico-scientifico composti di associati e non, affinché attraverso il loro contributo professionale ed intellettuale l'Associazione possa meglio conseguire i suoi scopi;
- stabilisce le categorie dei Soci e le quote sociali;
- accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in società, enti, associazioni e federazioni internazionali;
- nomina i tre membri del Consiglio Direttivo del Comitato LAV;
- stabilisce l'ordine del giorno del Congresso nazionale;
- è direttamente responsabile delle assunzioni e dei licenziamenti del personale, dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro autonomo;
- controlla l'operato delle Sedi territoriali dell’associazione, per quanto riguarda l'aderenza alle finalità statutarie, alla missione e applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione;
- ratifica la Sede territoriale ed il Responsabile della sede territoriale;
- ha la facoltà di nominare e revocare i Punti di Riferimento;
- provvede a mantenere il libro dei verbali delle proprie riunioni nonché quello dei Congressi nazionali;
- può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti, stabilendo i limiti della delega;
- svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare la LAV nelle occasioni e nei luoghi opportuni.Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere i Responsabili delle Sedi Territoriali e i Punti di Riferimento, salvo specifiche eccezioni previste dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Direttivo.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono regolarmente inviati alle Sedi Territoriali ed ai Punto di Riferimento che ne fanno richiesta annualmente, tali verbali possono essere consultati da ogni socio che ne faccia richiesta. Gli organi elettivi nazionali e locali della LAV durano in carica due anni.- 13. Presidente e Vice Presidente.
- Sono eletti dal Consiglio direttivo nazionale al proprio interno nel corso della prima riunione utile e durano in carica due anni. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, per le quali predispone l'ordine del giorno. Ha la rappresentanza politica dell’associazione.
Insieme ai responsabili di settore segue la gestione quotidiana delle scelte politiche dell’associazione, garantendo continuità di indirizzo con le linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente si occupa di monitorare il regolare funzionamento della struttura organizzativa e degli uffici dell’associazione. Segue l’attuazione e la realizzazione dei piani di lavoro stabiliti dal Consiglio Direttivo. La rappresentanza legale dell’associazione, tanto in giudizio quanto di fronte a terzi, spetta al Presidente e al Vice Presidente disgiuntamente tra loro. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. Al Presidente viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni a rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali.
Ad entrambi viene conferito il potere di proporre querela. Presidente e Vice Presidente possono conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti, che per categorie di atti. Le cariche di Presidente e Vice Presidente non danno diritto a compenso, salvo il rimborso di spese documentate effettuate per conto e nell'interesse dell'associazione. La revoca può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
Elezione e revoca sono deliberate a maggioranza assoluta. - 14. I Direttori.
- Il Consiglio Direttivo nazionale può nominare uno o più Direttori e ne definisce i compiti ed i poteri. I Direttori partecipano con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale ed ai Comitati Nazionali. I Direttori hanno la responsabilità di attuare le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale, dal Presidente, dal Vicepresidente, anche per l'attuazione delle norme statutarie e delle delibere congressuali. Il Consiglio Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Direttori stessi.
- 15. Collegio dei Revisori.
- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, al cui interno viene nominato il Presidente, anche non soci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori Contabili, dotati di adeguata professionalità. Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Congresso nazionale e dura in carica tre anni. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione secondo le norme del Codice Civile; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio in entrata e in uscita, accerta la consistenza di cassa e l'inventario dei beni di proprietà dell'associazione.
- 16. Collegio dei Probiviri.
- Il Collegio dei Probiviri si compone di due membri effettivi e del Presidente, eletti dal Congresso nazionale tra i soci aventi diritto di voto. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Non hanno diritto a compenso salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
Al Collegio dei Probiviri spetta la risoluzione di tutte le controversie relative all'interpretazione delle disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dell’applicazione dei Regolamenti, nonché di quelle derivanti da deliberazioni del Congresso nazionale e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci, che possono formare oggetto di controversia. I Probiviri decidono quali arbitri, amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, i soci e il Congresso nazionale sono tenuti al rispetto delle decisioni del Collegio dei Probiviri. I Probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto, ai Congressi e alle riunioni del Comitato Nazionale. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito Regolamento. - 17. Impronte.
- L'organo ufficiale della LAV è Impronte, periodico registrato al Tribunale di Roma con numero 50/84, ed iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 4086/1993, che viene inviato gratuitamente agli iscritti ed ai sostenitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nazionale.
Il Direttore Responsabile viene nominato ogni due anni dal Consiglio Direttivo nazionale nella sua prima riunione dopo il Congresso nazionale. - 18. Sedi Territoriali.
L’associazione opera localmente tramite le Sedi Territoriali, i Punti di Riferimento e i Coordinatori Regionali.
Organi della Sede Territoriale sono:
- l’Assemblea dei soci,
- il Responsabile della Sede Territoriale;
- il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale.Il Punto di Riferimento è un iscritto che, in una località in cui non sia costituita la Sede Territoriale, viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale, con compiti di coordinamento delle attività della LAV nel territorio locale. I Coordinatori Regionali sono nominati, su proposta della maggioranza delle Sedi Territoriali, dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne definisce compiti e strumenti a disposizione con successivo Regolamento. Il Consiglio Direttivo nazionale mantiene facoltà di revoca dei Coordinatori stessi, sentito il parere delle Sedi territoriali e Punti di Riferimento competenti per territorio.
Le attività delle Sedi territoriali sono autonome nel rispetto dello Statuto e dell’indirizzo generale stabilito dal Congresso nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale. Sono dotate di autonomia amministrativa, nell’ambito del proprio bilancio che deve confluire periodicamente nella contabilità dell’Associazione. Possono sottoscrivere atti e convenzioni nei limiti e nelle forme previste dal Regolamento delle Sedi Territoriali, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo nazionale. Il potere di firma spetta al Responsabile eletto dal Consiglio Direttivo della Sede territoriale tra gli stessi membri. Il funzionamento delle Sedi Territoriali ed i rapporti con gli Organi nazionali, sono disciplinati dal Regolamento delle Sedi Territoriali. Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale, è composto di tre o cinque membri, viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. Il Responsabile della sede territoriale viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo della Sede Territoriale e dura in carica due anni.Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale:
- elegge tra i propri membri il Responsabile della sede territoriale;
- sviluppa a livello locale le campagne e le attività nazionali;
- attua iniziative animaliste su problemi e tematiche locali;
- ha la responsabilità dei rapporti con le istituzioni locali;
- promuove e sviluppa la presenza e le attività dei volontari.Il Responsabile della sede territoriale:
- è responsabile della conduzione della sede territoriale e la rappresenta;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo della sede territoriale, organizza l’attività della sede territoriale, rappresenta la sede nelle relazioni esterne sul territorio, svolge tutti i compiti a lui delegati dal Consiglio Direttivo. E’ responsabile dei rapporti con le strutture nazionali dell’associazione.- 19. Regolamenti.
- Il Consiglio Direttivo elabora e propone l’approvazione e la modifica dei Regolamenti relativi alla gestione dell’associazione, sempre che tali Regolamenti non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e sentito il parere del Collegio dei Probiviri, li sottopone al Congresso nazionale nazionale che li approva, modifica o abroga. Per il Regolamento delle sedi territoriali è previsto inoltre il parere consultivo del Comitato nazionale. Sono obbligatori i seguenti Regolamenti:
- del Consiglio Direttivo;
- del Collegio dei Probiviri;
- delle Sedi Territoriali;
- della gestione finanziaria. - 20. Scioglimento, Devoluzione dei beni.
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito. Qualsiasi decisione di scioglimento dovrà essere presa dal Congresso nazionale con la maggioranza dell'80% dei soci “aventi diritto”. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662e successive modificazioni e integrazioni.
- 21. Modifiche dello Statuto.
Possono essere deliberate in Congressi nazionali straordinari regolarmente convocati con voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto presenti.
- 22. Rinvio al Codice Civile.
- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
Emendato il 25 giugno 2006 dal Congresso nazionale Straordinario della LAV riunito a Roma.
