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lav lombardia / normativa regionale / agriturismo e fattorie didatticheAGRITURISMO E FATTORIE DIDATTICHE
La legge regionale 8 giugno 2007, n.10 in materia di "Disciplina regionale dell'agriturismo" prevede la possibilità per le Aziende Agrituristiche di vietare l'attività venatoria nei terreni della propria azienda.
All'articolo 4 comma 7 si legge: "Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda".
All'articolo 9 comma 3 si legge: "Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio".
Il Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n.4 di Attuazione della legge regionale 10/2007 all'articolo 3 (Caratteristiche delle Aziende Agrituristiche) comma 5 lettera i), nell'ambito delle attività didattiche, prevede la "fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni mirati alla scoperta della realtà agricola e del corretto rapporto uomo-animale"
(queste ultime parole in neretto sono state aggiunte su proposta emendamento LAV)
(queste ultime parole in neretto sono state aggiunte su proposta emendamento LAV)
Si tratta in sostanza di un ulteriore strumento a disposizione per promuovere i diritti degli animali anche nell'ambito di queste attività.
