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AGRITURISMO E FATTORIE DIDATTICHE

La legge regionale 8 giugno 2007, n.10 in materia di "Disciplina regionale dell'agriturismo" prevede la possibilità per le Aziende Agrituristiche di vietare l'attività venatoria nei terreni della propria azienda.
All'articolo 4 comma 7 si legge: "Qualora l'azienda agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda".
 
All'articolo 9 comma 3 si legge: "Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l'agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e l'eventuale divieto a terzi dell'esercizio venatorio".
 
Il Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n.4 di Attuazione della legge regionale 10/2007 all'articolo 3 (Caratteristiche delle Aziende Agrituristiche) comma 5 lettera i), nell'ambito delle attività didattiche, prevede la "fattoria didattica, che riguarda l'organizzazione di percorsi didattici rivolti alle giovani generazioni mirati alla scoperta della realtà agricola e del corretto rapporto uomo-animale"
(queste ultime parole in neretto sono state aggiunte su proposta emendamento LAV)
 
Si tratta in sostanza di un ulteriore strumento a disposizione per promuovere i diritti degli animali anche nell'ambito di queste attività.

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