SCHEDA PELLICCE DIC. 2011
08/12/2011
L’INSOSTENIBILE MERCATO DELLE PELLICCE:
SOFFERENZE PER 70 MLN DI ANIMALI E PER L’ABIENTE.
LE PROPOSTE ANTIPELLICCE DELLA LAV
Scheda d’approfondimento per gli organi di stampa
© LAV – Settore antipellicce 2011
L’ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA IN ITALIA E NELL’UE
L’85% della produzione mondiale di pellicce deriva da animali appositamente nati e cresciuti in allevamenti intensivi e dislocati prevalentemente in Europa (che detiene circa il 60% della produzione mondiale di pelli), ma anche in Cina (25% della produzione mondiale), Stati Uniti (poco più del 5%), Canada (4%), Russia (3%) e altri Paesi. Un business basato sulle sofferenze di almeno 70 milioni di animali ogni anno.
Le specie allevate in Europa sono il visone (americano – Mustela vison – ed europeo – Mustela lutreola -), la volpe (Vulpes vulpes e Alopex lagopus), il procione (Nyctereutes procyonoides), il chinchillà (Chinchilla laniger) e la puzzola (Mustela putorius).
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In Europa | |
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Allevamenti di animali da pelliccia |
7.200 |
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Quota della produzione mondiale di visoni |
60% (30milioni di pelli) |
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Quota della produzione mondiale di volpi |
56% (2,1milioni di pelli) |
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Procioni (allevati nella sola Finlandia)* |
150.000 |
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Chinchillà* |
81.000 |
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Fonte: European Fur Breeders’ Association (2010); * Dati registrati alla Kopenhagen Fur (2010). | |
In Italia l’allevamento di animali per la produzione di pellicce non ha mai rappresentato un’attività di particolare rilevanza economica e negli ultimi 40 anni ha registrato un continuo trend negativo: nel 1988 erano attivi 170 allevamenti con circa 500mila animali; nel 2003 si sono ridotti a 50, con circa 200.000 animali; nel 2011 sono ufficialmente dieci gli allevamenti ancora attivi.
Un numero che potrebbe sembrare irrilevante rispetto agli oltre 7.000 allevamenti presenti nel resto d’Europa, ma che in realtà comporta la sofferenza e la morte di almeno 200mila animali all’anno.
A fronte di una diminuzione del numero degli allevamenti italiani, si evidenzia dunque un ampliamento delle strutture rimanenti che riescono a mantenere la stessa produzione di dieci anni fa
In Italia
Il ciclo di allevamento comincia nel mese di marzo con l’accoppiamento dei visoni “riproduttori”: generalmente per inseminazione artificiale. Nei primi giorni di maggio, periodo in cui si registra il maggior numero di nascite, e dopo una gestazione che mediamente dura circa 55 giorni, la femmina di visone da alla luce dai 4 ai 6 cuccioli che saranno allattati per circa due mesi. Nei primi giorni di vita il piccolo di visone consuma almeno 10g di latte, l’equivalente del suo peso corporeo.
Lo svezzamento avviene entro la fine di luglio, ma già dal 25° giorno di vita iniziano ad essere alimentati con un pastone a base di frattaglie di carne e pesce (ricavate come scarti dell’industria dell’alimentazione umana), ma anche di cereali, uova, latte, integratori minerali, vitaminici e proteici.
Dopo lo svezzamento i visoni sono tenuti singolarmente in gabbie di 2.550cmq (circa 36x70cm e alte 45cm); questo sarà il loro mondo per l’intera durata della loro vita zootecnica, circa 8-9 mesi. Le gabbie sono costituite di rete metallica con maglie di 20X20mm, anche nella pavimentazione e poste una a fianco dell’altra in batterie che in un allevamento medio arrivano ad almeno 10.000 gabbie.
Il pastone dei visoni è conservato in allevamento sottoforma di lastre congelate e stoccate in celle frigorifere. Per la somministrazione agli animali, viene scongelata e posta una porzione nella parte superiore della gabbia, all’esterno; il visone riesce così ad alimentarsi in qualche modo, leccando e mordendo il cibo attraverso una rete metallica.
All’età di 3-4 settimane i visoni hanno una pelliccia di 10cm; alla 5° settimana compare il sottopelo a completare la formazione del mantello estivo. Da settembre le razioni alimentari vengono ridotte per fare consumare i grassi di riserva e, così facendo, per proteggersi dal freddo gli animali tendono ad infoltire maggiormente il pelo.
Tra dicembre e gennaio, quando il cosiddetto “pelo invernale” è giunto a maturità gli animali, che hanno ormai 8-9 mesi di vita, vengono uccisi.
Il sistema più diffuso per la soppressione dei visoni è l’esposizione al monossido di carbonio in vere e proprie camere a gas. Non è possibile assicurare che questo sistema provochi una morte indolore, in quanto l’abbattimento avviene per opera dell’allevatore, in allevamento, e non è quindi possibile verificare che vengano adottati tutti gli accorgimenti per non fare soffrire gli animali mentre sopraggiunge la morte, come il controllo della temperatura del gas immesso e inalato dall’animale, la sua concentrazione (che determina il periodo di perdita di coscienza dell’animale) e che non vengano ammassati più animali nella stessa camera a gas, per evitare che si aggrediscano tra loro.
Altri metodi di uccisione consentiti dalla legislazione vigente sono: strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello; iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche; elettrocuzione anale seguita da arresto cardiaco; esposizione al cloroformio; esposizione al biossido di carbonio.
Una volta ucciso, l’animale viene scuoiato direttamente in allevamento per prelevarne la pelliccia che sarà poi conservata in cella frigorifera sino all’avvio delle operazioni di concia, normalmente svolte da soggetti terzi.
L’allevamento del chinchilla segue un ciclo differente da quello del visone e che comporta anche un maggiore sfruttamento delle femmine. L’accoppiamento può avvenire in qualsiasi epoca dell’anno e la gestazione dura circa 15 settimane. Dato che una femmina di chinchilla va in calore ogni 28 giorni, i periodi inter-parto si riducono enormemente e dopo solo poco più di un mese viene fatto un nuovo accoppiamento. In questo modo un allevatore può ottenere dalla stessa femmina anche 5 parti in soli due anni, con una “produzione” media di 3 cuccioli a parto.
Normalmente l’allevamento è in forma poligama, ossia ogni maschio riproduttore ha la possibilità di accoppiarsi con quattro o cinque femmine, che devono essere il più possibile somiglianti al maschio sia per la colorazione che per la taglia; ciò per ottenere una maggiore uniformità dei cuccioli, e quindi delle pelli, dato che occorrono numerosi animali per confezionare una superficie di pelliccia commercializzabile.
A differenza dei visoni, in Italia i chinchilla (così come qualsiasi altra specie) se allevati per la principale finalità di produrre pellicce devono essere stabulati al di fuori di gabbie, in recinzioni e a terra (D.Lgs. 146/01).
Diversi Paesi hanno già vietato l’allevamento di animali per la produzione di pellicce, direttamente o per il tramite di forti restrizioni che hanno poi portato alla naturale dismissione di questa attività: l’Olanda ha vietato l’allevamento delle volpi e dei cincillà (dal 1995); dal 2000 la Gran Bretagna ha bandito gli allevamenti in quanto ritenuti crudeli; anche Austria (dal 2004), Danimarca (dal 2009, con bando vigente a partire dal 2024), Irlanda del Nord e Scozia (2003), Croazia (dal 2007, con bando vigente a partire dal 2017), e la Bosnia hanno vietato l’allevamento di animali per la produzione di pellicce.
Germania, Svizzera, Svezia e Bulgaria hanno adottato forti restrizioni a tale attività.
In Italia, grazie all’aiuto e il sostegno di migliaia di cittadini, la LAV era riuscita ad ottenere una regolamentazione fortemente restrittiva dell’attività di allevamento dei visoni (come tenere gli animali fuori dalle gabbie, a terra, e con la disponibilità di vasche d’acqua per consentire loro di espletare una delle principali esigenze etologiche, nuotare) così da disincentivare tale attività e determinarne la chiusura; ma prima ancora che diventassero efficaci, le nuove disposizioni sono state modificate da altre leggi e, di fatto, oggi decine di migliaia di visoni sono costretti a vivere reclusi in gabbie di pochi centimetri quadrati.
Mappa degli allevamenti italiani di animali “da pelliccia”
In Italia non esiste un’anagrafe zootecnica degli allevamenti e degli animali da pelliccia, così come invece avviene per i bovini, gli ovini, gli equini.
I dati fanno quindi riferimento alle risposte ufficiali ottenute dai servizi veterinari delle ASL, interpellate dalla LAV tra il 2010 e il 2011, tenendo in considerazione il fatto che molte ASL hanno dato diniego all’accesso ai dati.
La mappa allevamenti di animali per produrre pellicce
VENETO
Padova, cincillà, visoni Vicenza, visoni
Ferrara, visoni Forlì, visoni
EMILIA ROMAGNA ABRUZZO
Modena, visoni
L’Aquila, visoni
Cremona, visoni
Mantova, visoni
LOMBARDIA
Cremona, visoni
Mantova, visoni
Cremona, visoni
LE CATTURE IN NATURA
Le catture in natura rappresentano il 15% dell’approvvigionamento mondiale di pellicce (circa 10 milioni di animali). Tra le specie più perseguitate ci sono: la lince, la lontra, il procione (sia orsetto lavatore che cane procione), la foca, l’antilope tibetana, il coyote, l’opossum, il topo muschiato, la donnola e molte altre.
I metodi di cattura e uccisione sono diversificati a seconda della specie e delle normative vigenti nel paese in cui vivono questi animali. Le principali finalità per cui gli animali sono catturati nell’Unione Europea sono la gestione della fauna selvatica e il contenimento delle specie “invasive”. In alcuni Paesi è possibile utilizzare la pelliccia degli animali che vengono uccisi nell’ambito di piani di contenimento, così come è possibile catturare animali semplicemente per l’utilizzo della loro pelliccia.
Nel 1991 venne approvato il Regolamento (CEE) n. 3254 che vieta l'uso di tagliole nella Comunità Europea, ma anche l'introduzione nel mercato comunitario di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole “senza crudeltà”.
Nel 1998 l’Unione Europea raggiunse un Accordo Internazionale in materia di standards per le catture cosiddette “senza crudeltà” (IAHTS – International Agreement on Humane Trapping Standards) con il Canada e la Federazione Russa e un Verbale Concordato con gli Stati Uniti d‘America. L’IAHTS è entrato in vigore nel luglio del 2008 a seguito delle rispettive ratifiche; il Canada, la Russia e gli USA possono oggi esportare nell’Unione Europea pellicce ricavate da animali catturati in natura, in linea con il loro impegno ad implementare le disposizioni dell’Accordo.
Tali “Accordi internazionali” in realtà non assicurano alcun ”umano” sistema di cattura e di uccisione, dato che i paesi firmatari si impegnano semplicemente ad adottare metodi (senza specificare quali) che assicurino l’integrità dell’animale (ossia che non provochino per esempio fratture).
In realtà, i sistemi di cattura “senza crudeltà” prevedono un tempo massimo di 5 minuti affinché un animale diventi incosciente e quindi insensibile al dolore, e presuppongono dunque l’accettazione di un elevato livello di sofferenza. Senza considerare il fatto che spesso gli animali agonizzano per ore o giorni prima di morire o essere uccisi dal “trappolatore”, e che questi sistemi di cattura sono causa della morte di molti animali cosiddetti “non target” in quanto particolarmente tutelati, come cani, gatti, o specie in pericolo di estinzione.
Le “catture senza crudeltà” (IAHTS) sono state oggetto di un approfondito studio da parte della Commissione Europea tra il 2006 e il 2010, i cui risultati sono racchiusi nel dossier “Humane Trapping Standards” della Commissione UE (http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/pdf/final_report.pdf), pubblicato a ottobre 2011.
Il Comitato scientifico incaricato di verificare lo stato dell’arte dei metodi di cattura concordati a livello internazionale, conclude bocciando gli attuali sistemi di cattura e proponendo l'adozione di nuovi standard di benessere, che rendano più rigorose le norme internazionali vigenti al fine di assicurare una reale assenza di dolore, angoscia e sofferenza per gli animali catturati.
In sostanza, pellicce di animali catturati in natura possono essere introdotte nel mercato comunitario se il Paese di origine ha sottoscritto un Accordo internazionale (IAHTS) o se dimostra di non utilizzare tagliole, ma limitatamente alle specie animali per le quali è stato autorizzato. Per esempio, gli Stati Uniti d’America sono autorizzati ad importare nella Comunità pellicce di Coyote (Canis latrans).
Allo stesso modo, a norma del Reg. CEE 3254/91 anche in un Paese membro dell’Unione Europea possono essere catturati animali per la produzione di pellicce, salvo ovviamente eventuali altre disposizioni normative che tutelano le singole specie animali, ad esempio: il Lupo – Canis lupus – per quanto riguarda l’Italia, non può essere ucciso ai sensi della L.157/92 art.2; la Martora – Martes martes –, tutelata come il lupo in Italia, ma specie cacciabile in Romania, Polonia e altri paesi comunitari.
IL MERCATO DELL’INDUSTRIA DELLA PELLICCERIA
L’industria della pellicceria prevede numerose fasi produttive che vanno dall’approvvigionamento delle pellicce (in allevamento o in natura) sino alla realizzazione del prodotto finito. Nelle fasi intermedie rientrano il trattamento delle carcasse degli animali e dei reflui, oltre che la produzione di sottoprodotti, come per es. l’olio di visone, o il biocarburante.
L’uccisione degli animali da pelliccia è praticata direttamente in allevamento, per mano dell’allevatore. I metodi ammessi, diversamente impiegati a seconda della specie e su decisione delle autorità sanitarie competenti, consistono in:
- strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello;
- iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche;
- elettrocuzione seguita da arresto cardiaco;
- esposizione al monossido di carbonio;
- esposizione al biossido di carbonio.
Normativa di riferimento: Decreto Legislativo n.333/1998 – Allegato F
La preparazione delle pelli e la loro lavorazione sono le fasi che prevedono il maggiore impiego di sostanze chimiche classificate come tossiche e cancerogene. L’uso di formaldeide, toluene, naftalina, cromo, ecc. comporta immissioni di inquinanti atmosferici, dispersione di sostanze che causano eutrofizzazione delle acque, enorme dispendio energetico oltre ad altre implicazioni negative per l’ambiente (vedi oltre). Il primo trattamento subito dopo la macellazione è finalizzato ad inibire il naturale processo di putrefazione delle spoglie animali che sono appunto soggette ad un naturale fenomeno di degradazione organica. Le pelli grezze vengono così inviate alla vendita all’asta e successivamente conciate e lavorate.
Al trattamento delle carcasse possono seguire altre fasi, come per esempio l’impiego di questi “scarti” come fonte di biogas (ottenibile dalla fermentazione anaerobica di materiale organico) o biodiesel (ottenibile dalla esterificazione di sostanze grasse, più comunemente di origine vegetale ma anche animale).
Nella produzione di pelliccia di visone, la parte grassa delle carcasse di questi animali può essere utilizzata per la produzione di “olio di visone” (commercializzato anche come “mink oil”), e utilizzato dall’industria cosmetica in oli e creme per i capelli e viso e anche nell’industria farmaceutica; da un singolo visone si ricavano dai 3 ai 10 ml di olio.
Il commercio delle pellicce comincia con la vendita delle pelli dagli allevatori (o dal circuito di trappolatori) alle Case d’Asta che si occupano specificamente di questo business. Si tratta di aste pubbliche che si svolgono in determinati periodi dell’anno e solo in alcune città. La trattativa privata tra allevatore e l’azienda di concia o di confezionamento finale non è più praticata da anni.
Le pelli grezze sono qui vendute in lotti e non singolarmente, e sono classificate per sesso, taglia, colore, foltezza del pelo, ecc. oltre che per fasce di prezzo e per qualità della pelliccia. Dei brokers assistono gli acquirenti nella selezione e scelta dei lotti. Durante la vendita all’asta l’assegnazione è fatta al migliore offerente e nel giro di pochi giorni si registrano vendite per un ammontare di milioni di euro (e milioni di pelli).
La concia è effettuata anche in Italia. I distretti produttivi per le attività di trattamento di concia e tintura sono dislocati in Toscana, Lombardia, Veneto. Nel 2010 è cresciuta l’incidenza del fatturato del Veneto, mentre è diminuita quella di tutti gli altri distretti.
Per quanto riguarda il prodotto finito, ovvero la vendita delle pellicce al consumatore finale, nel 2010 i capi più venduti sono stati ancora quelli con un minore consumo di pellicce, anche se sono aumentate le vendite di pellicce. I dati di seguito riportati si riferiscono alle rispettive quote di mercato (in termini di fatturato) dei diversi prodotti in pelliccia e, considerando l’incremento dei costi delle materie prime, un aumento di fatturato per il prodotto “pelliccia lunga” non corrisponde necessariamente ad un aumento dei “volumi di vendita” di questo prodotto. La veicolazione delle pellicce sottoforma di inserti e accessori continua quindi ad interessare le scelte della maggior parte dei consumatori.
Il canale distributivo tramite il quale sono vendute le pellicce, nel 2010 ha registrato un incremento delle vendite presso gli “specialisti di pellicceria” (33% del totale contro il 28% del 2009) e presso la “grande distribuzione” (17% del totale contro il 10% del 2009) a discapito dei “negozi di abbigliamento moda” (50% contro il 62% del 2009).
In generale, il consumo di pellicceria rispetto all’intero settore dell’abbigliamento rappresenta una minima quota di mercato (dal 2,5% al 3,3%), ma che costituisce comunque un business da oltre 800milioni di euro l’anno, oltre che la morte di milioni di animali. Dal 2005 al 2009 si è registrato un netto trend negativo, con una lieve ripresa nel 2010 (dovuta prevalentemente all’aumento dei costi delle materie prime e quindi dei prezzi al consumatore finale).
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2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
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3,1% |
3,3% |
3,3% |
3,0% |
2,5% |
2,8% |
Trend del fatturato relativo al consumo di prodotti in pelliccia rispetto all’intero settore dell’abbigliamento
BENESSERE ANIMALE – AMBIENTE - OPINIONE PUBBLICA
Il primo e unico studio scientifico realizzato da organi istituzionali sulla relazione tra benessere animale e sistema di allevamento finalizzato alla produzione di pellicce risale al 2001, quando il Comitato Scientifico per la Salute e il Benessere Animale della Commissione Europea elaborò il report “The welfare o f animals kept for fur production” ( http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/out67_en.pdf ).
In base alle evidenze osservate in decine di allevamenti di visoni, volpi, cincillà, cane procione, nutrie, furetti, il Comitato Scientifico concluse che i sistemi di allevamento in gabbia di questi animali (e in particolare per visoni e volpi) sono gravemente lesivi del benessere animale.
Negli allevamenti di visoni si registra una mortalità del 20% per i cuccioli e fino al 5% per gli adulti entro un anno di vita. Comuni sono i problemi di salute quali l’ulcera gastrica, problemi renali e la caduta dei denti. Stereotipie comportamentali sono ampiamente diffuse nei visoni d'allevamento e causate da diversi fattori, uno dei più importanti è l’ambiente di stabulazione. I visoni d'allevamento manifestano spesso comportamenti innaturali e per periodi prolungati nel corso della giornata, come il succhiarsi o mordersi la coda o altre parti del corpo sino a procurarsi automutilazioni o gravi lesioni.
Nelle considerazioni conclusive è affermato che i tradizionali sistemi di allevamento in gabbie rialzate da terra, con il pavimento in rete metallica, non consentono il soddisfacimento di fattori essenziali per il benessere dei visoni quali correre, arrampicarsi, nuotare, nascondersi in tunnel.
Il visone del resto è un animale che in natura vive a stretto contatto con ambienti acquatici, tanto che può immergersi sino a 5 metri di profondità e può nuotare sottacqua per circa 30 metri; è un abile nuotare in acqua così come un abile corridore sulla terra ferma. E’ un predatore e si nutre di pesci, anfibi, crostacei ma anche conigli e altri piccoli mammiferi. Ha abitudini solitarie e la vita in un allevamento intensivo è evidentemente causa di forti privazioni.
Anche nell’allevamento delle volpi per la produzione di pellicce il Report rileva l’eccessiva frequenza di episodi di infanticidio che si consumano nei primi sei giorni dal parto. Le volpi così allevate manifestano comportamenti anormali come l'eccessiva paura, l'infanticidio, le autolesioni da morsicature, stereotipie comportamentali (saltare per diverse ore senza tregua all’interno della gabbia; leccare, graffiare, mordere e scavare la gabbia; inseguire la propria coda in circolo).
L’ambiente di allevamento risulta privo di stimoli positivi, impedisce il naturale movimento e, tra le conseguenze più gravi, sono stati documentati problemi di fragilità ossea con conseguente rinvenimento di animali con arti fratturati.
Il Report conclude (come per i visoni), che i tradizionali sistemi di allevamento in gabbie sollevate da terra non consentono il soddisfacimento di fattori essenziali per il benessere di questi animali, quali correre e scavare.
Il Comitato Scientifico elabora poi una serie di indicazioni che, ad oggi dopo oltre dieci anni, non hanno trovato riscontro né a livello legislativo né a livello produttivo e che tengano conto della biologia, del benessere e delle caratteristiche specie-specifiche, rivolte all’adeguata formazione degli allevatori e di tutto il personale addetto alla gestione degli animali. Segnala, inoltre, che occorrono maggiori sforzi nella progettazione di sistemi di allevamento che possano soddisfare le necessità etologiche di ogni specie animale e, espressamente per volpi e visoni, raccomanda che gli allevamenti ed i metodi di gestione devono essere ampiamente migliorati al fine di mantenere gli animali in un ambiente “complesso”, arricchito anche con oggetti che stimolino il comportamento naturale come il gioco e l’esplorazione.
Nonostante siano trascorsi più di 10 anni dallo studio della Commissione Europea, non solo non è mai stato possibile migliorare le condizioni di allevamento degli animali da pelliccia, ma addirittura gli animali sono stabulati ancora con gli stessi metodi. Le recenti e sempre più frequenti immagini realizzate in queste strutture denunciano inequivocabilmente le condizioni in cui versano gli animali da pelliccia, e confermano quanto il Comitato Scientifico ha documentato già nel 2001.
Oltre alle condizioni di allevamento, particolarmente cruenti sono i metodi previsti per l’abbattimento di questi animali: strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello; iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche; elettrocuzione anale seguita da arresto cardiaco; esposizione al monossido di carbonio; esposizione al cloroformio; esposizione al biossido di carbonio.
Anche l’approvvigionamento in natura non assicura alcuna tutela per il benessere degli animali. E’ ampiamente documentato che le trappole non sono specie-specifiche e spesso vengono intrappolati, feriti e rinvenuti privi di vita animali diversi da quelli per cui è consentita la cattura (come animali domestici, cani e gatti, ma anche animali particolarmente protetti come il lupo grigio spesso vittima delle trappole innescate per i coyotes).
Nel 2011 è stata resa pubblica una nuova investigazione realizzata dalle associazioni Born Free US e Respect For Animals che documenta quale è la vera origine delle pellicce certificate OATM e provenienti da catture in natura. Le due organizzazioni animaliste hanno infiltrato per due anni un investigatore in un gruppo di cacciatori attivi in New Mexico e in Pennsylvania, che è riuscito a filmare le modalità con cui gli animali intrappolati sono soppressi. Le immagini del video-denuncia sono agghiaccianti: gli animali vengono uccisi a seguito di sfondamento del torace, colpiti ripetutamente con un bastone e annegati, oppure strangolati con lacci metallici. Il video mostra che vittime delle trappole sono anche animali “non-target”, animali protetti, come tutti gli animali “d’affezione” quali cani e gatti; ma nell’elenco delle vittime “non-target” pubblicato dall’associazione Born Free U.S.A. compaiono anche altri animali particolarmente protetti, come addirittura le aquile, attirate dalle esche.
ü La produzione di pellicce è anche causa di danni all’ambiente
La letteratura scientifica (nazionale e internazionale) fornisce numerosi dati circa l’incompatibilità delle fasi industriali di ottenimento e lavorazione delle pellicce e il rispetto dell’ambiente.
La filiera dell’industria della pellicceria è causa di immissioni di inquinanti atmosferici, eutrofizzazione delle acque, consumo energetico e di impiego di sostanze tossiche e cancerogene come la formaldeide, il cromo e altre sostanze chimiche.
La LAV nel 2011 ha pubblicato un dettagliato studio di Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment) commissionato alla società di ricerca olandese CeDelft e intitolato “The environmental impact of the fur production” che quantifica l’impatto ambientale nelle varie fasi di produzione di pelliccia di visone, oltre a comparare i risultati con l’impatto causato da altri prodotti normalmente utilizzati nell’industria dell’abbigliamento come il cotone, l’acrilico, il poliestere e la lana.
La prima evidenza documentata è che la fase di alimentazione dei visoni risulta essere un fattore dominante in 14 effetti ambientali dei 18 presi in esame: lo studio LCA ha rilevato che sono necessarie 11,4 pelli di visone per produrre 1kg di pelliccia e considerato che un singolo visone necessita di circa 50kg di cibo durante la sua breve vita, occorrono ben 563kg di cibo per la produzione di un solo chilo di pelliccia.
Il mangime dei visoni, composto da frattaglie e altri scarti dell’industria del pollame e del pesce, oltre a farine, uova, latte, integratori minerali, vitaminici e proteici viene congelato in lastre e così mantenuto sino alla somministrazione agli animali, comportando inoltre un inevitabile ingente consumo di energia.
I risultati dimostrano che rispetto alla produzione di un chilo di prodotti tessili come il cotone, l’acrilico, il poliestere o la lana, la produzione di un chilo di pelliccia di visone determina un maggiore impatto per 17 su 18 effetti ambientali, tra cui: cambiamento climatico, impoverimento dello strato di ozono, formazione di particolato, tossicità per l’uomo, eco-tossicità, acidificazione, eutrofizzazione del suolo e dell’acqua; oltre a consumo di acqua e occupazione del suolo.
La pelliccia è risultata decisamente peggiore dei tessuti, con impatti da 2 a 28 volte più elevati. Circa l’effetto “cambiamento climatico”, l’impatto di 1kg di pelliccia di visone è 4,7 volte superiore a quello della lana (il tessuto con punteggio maggiore), a causa sia dell’alimentazione per i visoni sia alle emissioni di N2O e NH3 delle deiezioni dei visoni.
Secondo le conclusioni cui è giunto lo studio LCA, la produzione di pelliccia sintetica (generalmente composta dal 72% di fibre acriliche e dal 28% di cotone), o di abiti in cotone, acrilico, poliestere, ma anche lana ha un impatto ambientale decisamente inferiore alla produzione di un analogo quantitativo di pelliccia animale.
ü La società è contraria allo sfruttamento degli animali per la produzione di pellicce
I dati Sinottica Eurisko elaborati nel 2010 dalla LAV, dimostrano che la “pelliccia classica” è un prodotto in declino, acquistata ed indossata solo da donne oltre i 50anni.
Ciò non rappresenta solamente un cambiamento delle tendenze moda, ma un cambiamento sociale dove le nuove generazioni sono sempre più consapevoli delle criticità connesse con la produzione di pellicce, quali lo sfruttamento e la sofferenza degli animali, e l’impatto ambientale che tali produzioni comportano.
Il “Rapporto Italia 2011” di Eurispes sulle opinioni che gli italiani hanno verso gli animali e le attività connesse con lo sfruttamento degli animali, conferma infatti che l’83% degli italiani disapprova l’uccisione di animali per la produzione di pellicce.
Mentre un secondo sondaggio di IpsosMori del luglio 2011, realizzato a distanza di un anno dall’entrata in vigore del divieto comunitario al commercio di prodotti di foca (pellicce, carne, grasso, ..), rileva che il 72% degli europei è favorevole a questo provvedimento. Del resto è utile sottolineare il fatto che, probabilmente, nessun cittadino europeo si sia mai trovato in difficoltà nel non trovare più in commercio prodotti di foca.
Una posizione ormai consolidata e frutto dell’evoluzione culturale della nostra società che guarda ad una sempre più rispettosa relazione con il mondo animale al punto che, secondo le analisi economiche del settore elaborate annualmente dalla società Pambianco s.r.l. ( Società di Consulenza che assiste le Aziende della Moda, del Lusso e del Design), dal 2006 al 2010 il consumo di pelliccia ha registrato un trend negativo in termine di fatturato rimanendo al di sotto del 3% del complessivo consumo di abbigliamento in Italia.
RECENTI TESTIMONIANZE DELLA CONDIZIONE ANIMALE
Nel 2011 in Danimarca, l’associazione animalista Anima ha divulgato un’investigazione che ha interessato 26 allevamenti di visoni e uno di volpi, con risultati terrificanti: la video-denuncia evidenzia la presenza di 400 animali gravemente sofferenti, affetti da gravi patologie oculari, con arti spezzati, code mutilate, pavimentazioni ricoperte di escrementi, animali morti da giorni infestati da larve e lasciati marcire nelle gabbie con altri animali ancora vivi. Il fatto più clamoroso è che alcuni di questi allevamenti sono di proprietà del Presidente della EFBA la European Fur Breeders’ Association, Knud Vest, quello che dovrebbe essere il maggior garante del rispetto delle norme (seppur minime) di tutela degli animali negli allevamenti. Anche gli altri personaggi coinvolti nell’investigazione sono tutti allevatori danesi nonché esponenti della Kopenhagen Fur (la più importante asta mondiale dove ogni anno sono vendute milioni di pelli).
In Finlandia, l’associazione animalista Animalia ha recentemente divulgato il video di un’altra investigazione che ha interessato 80 allevamenti (di volpi e visoni) finlandesi, tutti rientranti nel circuito Saga Furs (la società gestore del marchio SagaFurs® che riunisce gli allevatori nordici di visoni, volpi e procioni). Saga Furs si pubblicizza “per la massima cura nel trattamento degli animali”, ma nella realtà ciò non avviene e le immagini, decisamente cruente, documentano i gravi problemi di salute cui sono soggetti questi animali: si vedono volpi e visoni con gravi patologie (problemi gengivali, ulcere e infezioni oculari), disturbi comportamentali e automutilazioni (parte della coda amputata, ferite purulente dovute a morsicature o tagli causati dalle reti metalliche in cui sono rinchiusi, arti fratturati e distorti).
Le pessime condizioni di allevamento degli animali utilizzati per la produzione di pellicce sono state documentate anche in altri paesi come la Svezia, la Norvegia, la Spagna.
In Italia nell’aprile 2010, la LAV ha denunciato per maltrattamento di animali un allevatore di visoni di Savona a causa delle condizioni fatiscenti in cui versava la struttura: oltre ai problemi sanitari accertati dalla ASL locale, nelle ispezioni condotte in questo allevamento italiano è emerso che le materie prime utilizzate per la preparazione del mangime risultavano conservate in una cella frigorifera frammiste a carcasse di visoni e che le operazioni di abbattimento venivano attuate per mezzo di un’apparecchiatura improvvisata e non conforme ai requisiti di legge (Allegato F, D.Lgs.333/1998), in totale spregio del benessere animale. Oggi, mentre il procedimento a carico dell’allevatore è ancora in corso, l’allevamento ha già cessato l’attività.
LA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
ü Allevamento di animali “da pelliccia”
La legislazione nazionale vigente è il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti).
Il D.Lgs.146/01 indica il 31 dicembre 2010 come ultima scadenza per l’adeguamento delle gabbie dei visoni a parametri minimi dimensionali (da 1600 a 2550 cmq); ciò significa che i visoni possono continuare ad essere allevati in gabbia.
Tale disposizione è palesemente in contrasto rispetto alle modalità di detenzione di altre specie animali (es. conigli, cincillà) che potrebbero essere allevati con lo stesso unico e principale scopo di produrre pellicce ma che la stessa norma dispone siano allevati a terra in recinzioni con arricchimenti ambientali.
La norma in questione originariamente disponeva medesime modalità di allevamento anche per i visoni (a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti; disponibilità di piccole vasche per consentire un minimo di attività in acqua); tuttavia, numerose sono state le modifiche intercorse prima che le prescrizioni diventassero efficaci e di fatto, oggi, resta discrezione del singolo allevatore decidere se tenere i visoni in gabbia o adeguarsi all’allevamento a terra.
Nella realtà dei fatti, i visoni allevati in Italia continuano a stare richiusi in allevamenti intensivi e dentro gabbie delle dimensioni di pochi centimetri quadrati.
Punto 22 dell’Allegato di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs.146/01
2550cmq per animale adulto singolo;
2550cmq per animale adulto e piccoli;
2550cmq per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
ü Soppressione di animali da pelliccia
L’uccisione di animali per la principale finalità di ricavarne pelliccia è regolamentata dal Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n.333 (Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento).
Allegato F di cui all’articolo 10 comma 2 del D.Lgs.333/98
I. Metodi ammessi.
1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
L'autorità competente decide del metodo più appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3.
II. Disposizioni specifiche.
1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale;
b) tale metodo e' ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.
2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprietà anestetiche.
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell'intensità di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l'arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensità media pari a 0,3 A.
4. Esposizione al monossido di carbonio:
a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell'1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all'uopo può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:
- è stato raffreddato in maniera appropriata;
- è stato sufficientemente filtrato;
- è esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l'1% in volume;
d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
e) gli animali devono restare nella cella finché non siano morti.
5. Esposizione al cloroformio.
L'esposizione al cloroformio può essere impiegata per l'abbattimento dei cincillà purché:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
Il biossido di carbonio può essere utilizzato per l'abbattimento dei mustelidi e dei cincillà purché:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l'atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un'anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finché non siano morti.
ü Divieti comunitari (pellicce di cane, gatto e foca)
Regolamento (CE) N. 1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo dell’11 dicembre 2007 sul “divieto di commercio di pellicce di cane e di gatto” (G.U.U.E. L343 del 27/12/2007).
Articolo 3
“Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane (canis lupus familiaris) e di gatto (felis silvestris) e di prodotti che le contengono”.
Regolamento (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul “commercio dei prodotti derivati dalla foca” (G.U.U.E. L286 del 31/10/2009)
A differenza del bando esplicito del commercio di pelli di “cani&gatti”, questo secondo provvedimento vieta il commercio di prodotti di foca tramite una sorta di regolamentazione che, in deroga al divieto generale, consente di immettere sul mercato quei prodotti di cui è tracciabile la provenienza dai soli due casi previsti: attività di caccia praticate da comunità Inuit o altre comunità indigene e attività di caccia praticate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine (per questa seconda deroga non vi deve essere finalità di lucro).
Le disposizioni del Regolamento 1007/2009 (e del Regolamento 737/2010 che dispone le modalità di attuazione del Reg. 1007), sono efficaci a partire dal 20 agosto 2010.
ü Sanzioni alle violazioni dei divieti comunitari (L.189/04)
Con la legge 20 agosto 2004, n.189 in materia di ‘‘Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" è stato già adottato dal nostro Paese il divieto di commercio di pellicce di cani e gatti (art. 2).
A seguito dei Regolamenti comunitari n.1523 del 2007 e n.1007 del 2009, la LAV è riuscita ad integrare le sanzioni originariamente previste all’articolo 2 tramite distinti provvedimenti.
Art. 2 L.189/04 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e gatto e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca) – così come modificato dal D.Lgs. 47/2010 e L.96/2010.
1. E' vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare , esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis.
3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
ü Maltrattamento (L.189/04)
Come per qualsiasi attività regolamentata da norme speciali, anche l’allevamento di animali per la produzione di pellicce è soggetto a sanzioni amministrative ma, qualora i fatti costituiscano reato, le sanzioni penali previste sono determinate dal Codice Penale e quindi dall’articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n.189.
Art. 1 L.189/04 (Modifiche al codice penale) – così come modificato dalla L.201/2010
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
ü Etichettatura delle pellicce
L’11 maggio 2011 il Parlamento Europeo ha approvato in seconda lettura un nuovo Regolamento in materia di “Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura”, pubblicato pochi giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Questo provvedimento ha introdotto l’etichettatura obbligatoria delle pellicce (e non solo): ogni prodotto contenente pelliccia animale, piume o pelle dovrà riportare in etichetta la dicitura “Contiene parti non tessili di origine animale”.
Tale dicitura si applica ai prodotti tessili (ossia qualsiasi tipo di prodotto composto da almeno l'80% in peso di fibre tessili), a prescindere dal quantitativo di pelliccia, pelle o piume contenute negli stessi.
Per i prodotti tessili composti da più fibre (es. cotone + lana + acrilico + viscosa, ecc...), le indicazione in etichetta delle % (in peso) delle diverse fibre tessili, così come la mancata indicazione in etichetta per quelle componenti che non raggiungono una data % sul totale del prodotto, non si riferiscono alla pelliccia, alle piume o alla pelle, in quanto questi "componenti" NON sono fibre tessili.
Quindi la presenza di pelliccia, piume o pelle dovrà sempre e obbligatoriamente essere indicata con almeno la dicitura di cui sopra.
L’etichettatura obbligatoria si applicherà ai nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dall’8 maggio 2012, quindi a tutti i prodotti delle nuove collezioni di abbigliamento (accessori compresi) che contengano pelliccia, piume o pelle, mentre i prodotti immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 potranno essere commercializzati senza etichettatura sino al 9 novembre 2014. In considerazione dei tempi tecnici necessari, la nuova etichettatura verrà utilizzata presumibilmente a partire dalla stagione invernale 2012/13.
ü Catture in natura
Regolamento (CEE) del Consiglio n.3254 del 4 novembre 1991 in materia di “Divieto dell’uso di tagliole nella Comunità e divieto dell’introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà”.
Le violazioni alle disposizioni del Reg. CEE 3254/1991 sono sanzionate penalmente ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.275 in materia di "Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526", (ammenda da euro 10mila a euro 100mila o arresto fino ad un anno, più confisca e sanzioni accessorie).
LA PROPOSTA DI LEGGE DELLA LAV
La proposta legislativa LAV “Divieto di allevamento, di cattura e di uccisione di animali per la produzione di pellicce”, ha l’obiettivo di vietare l’allevamento e l’uccisione di animali per la principale finalità di ottenere pelle o pellicce.
Con i termini “principale finalità” si intende l’attività che apporta maggiore guadagno o profitto, determinata in base al criterio di redditività economica, ed ove non vi sia finalità di lucro, in base al criterio di utilità.
Il divieto, di allevamento, cattura e uccisione, è basato quindi sulla finalità di utilizzo a prescindere dalla specie animale interessata e la base giuridica della proposta LAV consiste nell’assenza del requisito di necessità, di cui all’art.544-ter del C.P. e con il quale il Legislatore ha già inteso sanzionare penalmente “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi” (pene poi aumentate ad un minimo di quattro mesi ad un massimo di due anni, L.201/10). Il principio che la LAV intende sostenere attraverso questa proposta di legge è che l’uccisione di animali al fine di produrre capi d’abbigliamento in pelliccia è da considerarsi priva del requisito della necessità, da qui scaturirebbe un reato perseguibile penalmente.
Altro divieto che si intende introdurre con questa proposta di legge è quello relativo all’allevamento di animali per la produzione di “pelli pregiate”; in Italia non esistono allevamenti di animali allevati con la principale finalità di lavorare e commercializzare la loro “pelle” come pitoni, coccodrilli, varani ecc... Questo divieto è utile al fine di anticipare un eventuale avvio di tali attività.
Inoltre, altra base giuridica su cui poggia la proposta di legge LAV, è la stessa Direttiva 98/58/CE (articolo 10, comma 2) in materia di “Protezione degli animali negli allevamenti” (da cui deriva la normativa nazionale che regolamenta l’attività di allevamento, D. Lgs.146/01) che consente agli Stati membri di applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla Direttiva stessa.
In relazione alle sanzioni che verrebbero introdotte per vietare l’allevamento e l’uccisione di animali per ricavarne pellicce, la proposta di legge dispone anche sanzioni per attività connesse alla produzione, alla lavorazione e al commercio di pellicce se derivanti da animali appositamente allevati e uccisi in Italia.
Le sanzioni previste consistono in:
· reclusione da mesi tre a mesi diciotto e ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale, per chiunque alleva animali per la principale finalità di produrre pellicce;
· reclusione da mesi quattro ad anni due e ammenda da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun animale, per chiunque produce, esporta, commercializza, trasporta, detiene, cede o riceve a qualunque titolo pelli o pellicce, ricavate da animali appositamente allevati, catturati o uccisi in Italia .
LA CERTIFICAZIONE FUR-FREE PROMOSSA DALLA LAV
Gli obiettivi di questo progetto sono:
- promuovere politiche di commercio rispettose dei diritti degli animali e dare visibilità alle aziende che ricorrono esclusivamente a capi e accessori senza pelliccia;
- agevolare quei consumatori che intendono compiere scelte consapevoli al momento dell’acquisto, diffondendo le corrette informazioni sui prodotti in commercio.
L’elenco delle aziende fur-free è riportato sia sul sito LAV nella sezione dedicata (www.lav.it / le nostre campagne / pellicce / shopping fur-free) sia sul sito della FFA www.infurmation.com sia sul sito tematico LAV www.nonlosapevo.com (da dicembre on-line in una nuova veste).
© LAV – Settore antipellicce 2011
