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Sofferenza di aragoste e astici vivi con chele legate e su letto di ghiaccio durante la fase di commercializzazione

09/12/2010

Da un documento del 29 Luglio 2007 del Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali

Autore: Paolo Candotti

I crostacei, come i pesci, patiscono gli stress al di là del campo di regolazione omeostatico, pertanto, la manipolazione e lo stoccaggio di questi animali durante la fase di commercializzazione sono pratiche che devono rispettare in modo rigoroso i requisiti minimi di benessere di seguito riportati e argomentati.

Le specie di astice ed aragoste commercializzate vive in Italia hanno diversa provenienza e quindi possono vivere a range di temperatura differenti nei loro habitat naturali:

  • Per gli astici se di provenienza dalla fascia nord-atlantica orientale e occidentale: 5– 15°C
  • Se di provenienza dalla fascia mediterranea 7-22°C
  • Hanno range di sopravvivenza, da dati empirici e commerciali, che vanno dai 4°C ed i 25°C (se raggiunti con adattamento lento)
  • Il termopreferendum è attorno ai 12°C
  • Più elevati i margini per le aragoste delle fasce tropicali

Il tempo di sopravvivenza al di fuori dall'acqua dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'ambiente in cui essi vengono collocati:

  • Fino a 48 ore a temperature basse (6-8°C) con saturazione di vapore acqueo
  • Fino a 24 ore a temperature superiori (8-20°C) con saturazione di vapore acqueo
  • Letale a temperature superiori ai 20°C

Il raffreddamento può essere considerato una pratica anestetica accettabile per gli astici e le aragoste solo nel caso in cui vengano rispettati scrupolosamente i seguenti criteri:

  • Il raffreddamento ambientale (ovvero dell'aria per animali tenuti al di fuori dell'acqua) deve raggiungere lentamente una temperatura di 6°C e può essere utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio. Tale temperatura induce torpore e rallentamento metabolico, nonché riduzione dell'attività degli animali e dell'aggressività. Le basse temperature vanno raggiunte lentamente ed omogeneamente e mantenute senza sbalzi.
  • L'eventuale (vedi sotto) utilizzo di salamoie (acqua salata e ghiaccio in rapporto 1:3, consistenza di cemento bagnato e temperatura -1°C) è efficace solo se con esposizioni di breve durata (< 5 min)

Un'altra pratica anestetica è quella che prevede l'utilizzo dell'elettricità con i seguenti parametri: 240 V, 50Hz, 1 secondo.

Il posizionamento degli animali sul ghiaccio, anche se avvolto in sacchetti a tenuta, è assolutamente inappropriato sia come metodo anestetico che come metodo di stoccaggio, in quanto il contatto diretto con il ghiaccio determina asimmetria della perfrigerazione, sbalzo improvviso di temperatura, shock ipoosmotico da acqua di scioglimento o da condensa, ipossia e stress anaerobico.

La legatura prolungata delle chele, oltre a determinare atrofia muscolare e inibizione dell'alimentazione se naturale, causa la ben più importante interferenza con i comportamenti di minaccia/difesa, in particolare se il colore della banda elastica è tale da alterare l'efficacia dei segnali di comunicazione visiva intra ed interspecie. L'applicazione della banda in animali freschi di muta può distorcere e indebolire le chele. L'occasionale liberazione della chela in singoli animali può provocare gravi danni da aggressione ad altri animali legati presenti nel vivaio.

Il tempo di digiuno a cui possono essere sottoposti gli animali senza comprometterne il benessere è influenzato dalla stagione, dal sesso, dallo stato sanitario degli animali e soprattutto dalla temperatura alla quale vengono mantenuti. A titolo esemplificativo, in una condizione di rispetto del termopreferendum, il digiuno può essere mantenuto fino ad un massimo di 2 settimane.

E' condizione generatrice di stress l'esposizione degli animali alla luce diretta ed intensa, che riduce, inoltre, i tassi di sopravvivenza.

Le condizioni di stoccaggio e trasporto degli animali devono essere monitorate costantemente attraverso apparecchiature che controllino temperatura, umidità e salinità al fine di mantenere le condizioni ideali.

Gli animali devono essere controllati clinicamente da personale formato, al fine di individuare e rimuovere per la pronta soppressione animali deboli, danneggiati e l'allontanamento di quelli morti.

La soppressione dei soggetti deboli o danneggiati deve avvenire esclusivamente su animali anestetizzati mediante freddo (vedi prima) attraverso l'infissione del coltello tra gli occhi (vedi immagini).

L'uccisione degli animali dovrebbe essere eseguita da personale formato, meglio se all'atto della vendita al consumatore finale da parte del dettagliante, o in subordine, sarebbe opportuno informare il consumatore attraverso pieghevoli o brochures dedicate affinché utilizzi tecniche di comprovata efficacia che tutelino il benessere dell'animale.

Conclusioni

Cogliendo l'occasione di menzionare che il Comune di Roma con l'articolo 52 del titolo VIII della Delibera del Consiglio n° 275 del 24.10.2005 (tutela degli animali acquatici) vieta di conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche di cui ne descrive le caratteristiche e di tenere permanentemente legate le chele ai crostacei, dobbiamo ricordare, in sintesi, che il trasporto e lo stoccaggio dei crostacei in condizioni che non causano stress consente di mantenere gli animali in buono stato di salute che migliora complessivamente la qualità del prodotto e la sopravvivenza nelle fasi di commercializzazione.

Seppure sia dibattuto se i crostacei provino dolore, in attesa dei risultati di approfonditi e specifici studi, sarebbe opportuno comportarsi sulla base del ragionevole dubbio che essi ne provino.

Giurisprudenza di merito su maltrattamento crostacei sul ghiaccio

La recente giurisprudenza di merito ha confermato l'assunto appena dimostrato scientificamente di assoluta sofferenza dei crostacei posti sul ghiaccio con diverse pronunce aventi ad oggetto proprio crostacei ed astici tenuti vivi sul ghiaccio, tra cui a titolo esemplificativo il Tribunale di Vicenza 24/04/2006 che ha emanato un decreto penale di condanna ex art 727 cp ad un ristoratore reo di aver maltratto gli astici o la stessa Procura di Milano del 6 novembre 2006 che ha emanato un decreto penale di condanna ex art 544 ter c.p. ‘maltrattamento di animali 'contro un ristoratore milanese, e la stessa Cassazione che in precedenza con Sentenza n.1906 Reg.Gen.n.9216/67 che ha confermato la condanna di primo grado per un negoziante di Bologna che “aveva incrudelito verso dei pesci lasciandoli in recipienti contenenti pochissima acqua (...) prolungando l'agonia con contrazioni e sussulti per la lenta asfissia” .

A dimostrazione di ciò si vedano inoltre i recenti provvedimenti del Commissario Straordinario di Pomezia (Rm) che con delibera 10 maggio 2006 ha adottato un regolamento a tutela delle aragoste il cui art 53 proibisce di conservare l'ittiofauna viva a contatto con il ghiaccio e specifica che le aragoste vanno conservate in vasche con impianto di depurazione e di ossigenazione dell'acqua, così come il Regolamento Comunale di Roma a tutela degli animali (24 ottobre 2005) che vieta la detenzione di crostacei vivi sul ghiaccio per non arrecargli sofferenza

Art 544 Sexies CP Sequestro e confisca crostacei maltrattati, Istanza ai sensi Art 321 CPP 544 Sexies CP e 240 CP

Ciò considerato, si fa istanza di sequestro preventivo dei crostacei maltrattati ai sensi dell'art 321 cpp considerato che l'art 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss, è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell'animale ai sensi del 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della polizia giudiziaria ex art 321 co 3 bis c.p.p.. Quest'aspetto è di assoluta importanza, con l'introduzione dell'art 544 sexies si chiarisce il dovuto sequestro preventivo in ordine all'art 321 co 3, che prevede il sequestro preventivo per i beni di cui è disposta la confisca. In particolare occorre precisare che il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente. Pertanto si chiede il sequestro preventivo urgente degli animali in esame. Inoltre, sempre secondo il 544 sexies è altresì disposta la pena accessoria della sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività, cioè della licenza al trasporto, di commercio o di allevamento di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività, in caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. In ultimo occorre precisare che seppur l'art 727 cp non prevede esplicitamente la confisca per tale reato, tuttavia la giurisprudenza, con un'innovativa pronuncia al riguardo ha statuito che sebbene l'art 727 non contenga un'espressa ipotesi di confisca il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art 240 co 2 n 2 c.p. in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura. Ovviamente anche in questi casi la p.g. può disporre sequestro preventivo e probatorio per impedire il pericolo di una protrazione della conseguenza del reato.

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