Animali in condominio

Per Legge (n.220/2012), dal 18 giugno 2013, nei regolamenti di condominio non possono essere inserite, né ritenute più valide, disposizioni volte a limitare la libertà di vivere con un animale familiare. Infatti l’articolo 16 della Legge 220/12 (GU n.293 del 17 dicembre 2012), integra l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

Quali sono le caratteristiche di questa riforma del condominio?

  • Si applica a cani e gatti e a tutti gli animali domestici come conigli, galline, etc. nel rispetto della normativa vigente
  • Va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare facendo cadere tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.
  • La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. "danneggiamento", art. 639 c.p. "deturpamento o imbrattamento di cose altrui"). E’ quindi importante educare l'animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
  • Non è possibile catturare e allontanare le colonie feline dalle aree condominiali, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
  • Anche il contratto d’affitto, secondo un'autorevole interpretazione del Giudice Giulia Conte del Tribunale di Grosseto, sulla base degli attuali sviluppi normativi, non può più contenere una clausola di divieto di detenzione degli animali domestici e i contratti in essere sono da considerarsi nulli per questa parte.

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