DOMANDE E RISPOSTE

Un cacciatore viene spesso vicino casa: cosa posso fare? Come posso tutelarmi se succede qualcosa?

La caccia (anche il semplice transito con fucile carico e fuori custodia) è vietata nel raggio di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti a posto di lavoro, ed è  proibita per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle comunali non asfaltate) e dalle ferrovie.

È assolutamente vietato sparare in direzione di edifici o strade da distanze inferiori ai 150 metri.

Se un cacciatore trasgredisce queste regole, rivolgiti  alle forze dell’ordine : è un tuo diritto!

Ecco i numeri: Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515);  Polizia provinciale; Guardie volontarie;  Carabinieri (tel. 112); Polizia Municipale;  Polizia di Stato (tel. 113); Guardia di Finanza (tel. 117).

E' vero che i cacciatori possono passare sui fondi di mia proprietà? Posso impedirlo?

E’vero: la legge, purtroppo, lo consente. Ricorda però che i cacciatori non possono assolutamente passare in terreni agricoli privati che siano recintati con una recinzione alta minimo 1,20 m. Se puoi usare questo strumento, fallo: può essere la tua difesa in caso di violazioni da parte dei cacciatori.

Puoi chiedere di  vietare la caccia sul tuo terreno inoltrando al presidente della Regione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, una richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà esaminata entro 60 giorni.

Nei fondi con presenza di bestiame è vietato cacciare a distanze inferiori ai 100 metri dalla mandria, dal gregge o dal branco. Lo stesso divieto vige per la distanza da macchine agricole in funzione.

Oltre alle abitazioni e le strade ci sono altri luoghi protetti dalla caccia?

La caccia è assolutamente vietata in: terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati,  parchi pubblici e privati, parchi storici e archeologici,  centri abitati, aree adibite a sport, riserve naturali,  oasi naturalistiche,  zone di ripopolamento, foreste demaniali.

L'accesso dei cani (ogni cacciatore può averne due per l’attività venatoria) è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.  La caccia è vietata in forma vagante in frutteti, vigneti fino alla data del raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme. 

I cacciatori possono sparare tutto l'anno?

La caccia è aperta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno, ed è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. E' assolutamente vietato andare a caccia il martedì e il venerdì, anche se festivi.

La caccia di selezione agli ungulati, purtroppo, è consentita in qualsiasi periodo dell'anno.

Ci sono tecniche vietate?

Sono sempre vietati: utilizzo di esche o bocconi avvelenati; vischio o altre sostanze adesive; trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; impiego di civette; utilizzo di armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; impiego di balestre; utilizzo di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati.

La caccia non autorizzata è bracconaggio: puoi denunciarla.

Ho trovato un animale selvatico in difficoltà, come posso aiutarlo? A chi devo rivolgermi?

Contatta la Polizia Provinciale competente per territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato al numero unico nazionale 1515, che ti metterà in contatto con la stazione del Corpo Forestale più vicina al luogo di ritrovamento. La fauna è infatti patrimonio indisponibile dello Stato. Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi, cunicoli) rivolgiti invece ai Vigili del Fuoco al numero nazionale 115. Anche se ti trovi di fronte ad un nido abbandonato con le uova puoi rivolgerti alle forze dell’Ordine: sia il nido che le uova sono infatti protetti dalla normativa nazionale e comunitaria. Se l’animale selvatico è in mare chiama la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530. Se ti trovi di fronte ad un animale in difficoltà che può essere pericoloso, oltre ad una forza di Polizia, chiama anche il Servizio Veterinario ASL.

Ho trovato una trappola! Posso segnalarla a qualcuno?

Certo, aiuterai così le forze dell’ordine a rimuovere questo pericolo: segnalalo a Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515); Polizia provinciale; Guardie volontarie;  Carabinieri (tel. 112;  Polizia Municipale;  Polizia di Stato (tel. 113);  Guardia di Finanza (tel. 117).

Nidi e uova sono tutelati?

Si, nel nostro Paese i nidi, le uova ed i piccoli ancora nel nido sono tutelati dalla L.157/92 che all’art. 21 vieta espressamente “prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi  ed uccelli  appartenenti alla  fauna  selvatica  salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle  zone  di  ripopolamento  e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente  le  specie  protette  di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge”.

I nidi sono protetti anche se vuoti?

Certamente si. Ad esempio i nidi delle Rondini e dei Balestrucci nel corso dell’inverno sono vuoti, però alla successiva stagione degli amori gli uccelli tornano al loro nido, lasciato l’autunno precedente, per deporre le uova. Qualsiasi affermazione delle autorità che giustifichi la rimozione di un nido perché vuoto, contrasta con il dettato dell’art.21 della L.157/92 e quindi non è accettabile.

Cosa devo fare se vengo a conoscenza che qualcuno vuole rimuovere un nido?

Bisogna inoltrare immediatamente una segnalazione all’autorità competente. Qualsiasi organo di polizia è deputato ad intervenire per far rispettare una legge dello Stato, ma nel caso specifico, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato sono certamente i più competenti, conviene quindi rivolgersi a loro.

E se il nido è già stato rimosso?

In questo caso è possibile inoltrare, alle autorità accennate nella precedente FAQ, una circostanziata descrizione dei fatti, meglio se corredata da fotografie, con indicati gli eventuali responsabili della rimozione. Si può così chiedere un intervento urgente allo scopo di sanzionare il responsabile.

Ho sentito dire che le Nutrie sono animali nocivi, è vero?

Si, le Nutrie, secondo lo sbrigativo linguaggio mediatico, da luglio 2014, a seguito di una modifica introdotta nella L.157/92, sono considerate “animali nocivi”, una definizione molto in uso tra i cacciatori e che ricomprende altre specie quali Volpe, Cornacchia, Gazza, ovvero tutti quegli animali che possono entrare in competizione con i cacciatori.

Quindi, a differenza degli altri animali selvatici, non sono protette?

Secondo il recente nuovo inquadramento giuridico, le Nutrie condividono lo stesso status dei Topi e delle Talpe, ovvero non godono di alcuna tutela. In teoria chiunque le può catturare ed uccidere come meglio crede, fortunatamente solo in teoria perché le previsioni dell’art.544 c.p. (maltrattamento e uccisione di animali) continuano a sussistere anche a difesa delle Nutrie. Quindi, se è vero che possono essere uccise senza sottostare alle procedure previste dalla L.157/92, è anche vero che non possono esserlo con crudeltà o senza necessità.

Ora che le Nutrie non godono della tutela come gli altri animali selvatici, da chi vengono approvati i piani di eradicazione/contenimento numerico?

Molte province hanno emesso apposite “linee guida” per la gestione delle Nutrie. Tali linee prevedono che siano i comuni ad attivarsi su sollecitazione dei cittadini. Solitamente è previsto che ai richiedenti l’intervento di contenimento, vengano consegnate gabbie trappola con precise indicazioni gestionali in particolare in ordine al tipo di esca alimentare, al controllo di eventuali catture ed alla liberazione di animali non target. Quando la Nutria viene catturata è sufficiente chiamare l’esecutore che, dotato di fucile da caccia o ad aria compressa, uccide l’animale. 

Se qualcuno trova una nutria in giardino, la può uccidere con qualsiasi mezzo?

No, per poterlo fare deve essere giustificato da un motivo concreto e dimostrabile. La motivazione può essere fornita da una specifica ordinanza comunale. Come da puntuale indicazione del Ministero dell’Interno, tale ordinanza non può essere emessa ai sensi degli artt.50 e 54 del dlgs 267 del 2000 come invece spesso avviene. Nel caso è possibile proporre ricorso al Prefetto competente per territorio. Comunque l’uccisione non può essere eseguita con mezzi che comportino sofferenze inutili. Altrimenti incorre nella violazione dell’art.544 bis c.p.

Si possono utilizzare gabbie per la cattura delle nutrie?

L’uso delle gabbie, in quanto strumenti non selettivi di cattura, è vietato dalla normativa nazionale, solamente la provincia può utilizzare gabbie trappola adeguatamente autorizzate da specifica documentazione amministrativa. In presenza di una gabbia senza marchio provinciale è necessario chiedere l’intervento immediato della forza pubblica per il sequestro e rimozione. Anche se il comune di quel territorio ha emesso un’ordinanza di applicazione delle linee guida gestionali della nutria, deve essere dimostrato che la gabbia è posizionata proprio in funzione di quell’ordinanza.

Se vedo una nutria rinchiusa in una gabbia trappola cosa posso fare?

Se la gabbia non riporta alcun marchio che la riconduca alla provincia o al comune, si può liberare l’animale e chiedere l’intervento della forza pubblica per il sequestro della gabbia in quanto mezzo di cattura non selettivo. Se invece appare chiaramente di proprietà della provincia o del comune, si può informare l’ente pubblico che farà entrare in azione il boia incaricato.

Cosa sta facendo la LAV sulla gestione delle nutrie?

Il Ministero dell’interno e quello della salute hanno emesso utili interpretazioni della norma che danno indicazioni precise sulla gestione delle nutrie. Pur non proponendo nulla di diverso dall’uccisione, riconoscono però la necessità di uniformare le campagne di eradicazione al rispetto dell’art.544 c.p., inoltre dettano  regole ben precise per i comuni che applicano le linee guida delle province, che quindi sono costretti a dimostrare concretamente i danni che vogliono prevenire con gli abbattimenti. Certo questo non salva concretamente le nutrie ma aumenta il rischio per i comuni di incorrere in errori che ci consentono di ricorrere ai TAR oppure anche a denunciare i responsabili. Considerato il grado di accettazione della nutria, non è pensabile proporre un percorso legislativo di modifica dello status della nutria. Il settore ha però predisposto la mostra “Gli Indesiderabili” che vuole proporre un approccio diverso con gli animali “più odiati dai cittadini” nutrie comprese.