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Coronavirus e assistenza agli animali: le FAQ per orientarsi nell'emergenza

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Ultimo aggiornamento

martedì 10 marzo 2020

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ANIMALI E CORONAVIRUS. SECONDA AZIONE: LE FAQ PER ORIENTARSI NELL’EMERGENZA 
 

In questi giorni di incertezza e di misure straordinarie che stanno cambiando le abitudini degli italiani, in tanti vi state interrogando sulle regole di convivenza da adottare nei confronti degli animali, membri della famiglia. 

Per questo, oltre ad aver attivato un front desk con numero speciale LAV  - emergenza@lav.it  06.4461325 e 320.4795555 (5 linee attive, ci scusiamo per eventuali attese, risponderemo a tutte le vostre chiamate) -  a cui rivolgere domande e segnalazioni, vogliamo rispondere ai dubbi più frequenti di chi vive con degli animali, o se ne prende cura in strutture come canili, rifugi o colonie feline.  

Di seguito, un primo elenco di F.A.Q. a cui potranno seguire integrazioni e aggiornamenti, in base all’evoluzione del contesto che stiamo vivendo.

 

1. Gli animali trasmettono il virus? No. Lo affermano tutti gli organismi sanitari. Sono membri della famiglia e vi aiuteranno con il loro affetto anche in questo momento difficile.

2. Posso portare fuori il cane? Sì, nelle vicinanze della tua abitazione e per il tempo necessario. Consulta QUI le regole generali per gli spostamenti, l’eventuale Ordinanza della tua Regione, e anche quella, sempre eventuale, del tuo Sindaco.

3. I gattili/canili possono non accogliere più animali? No, è un servizio previsto per Legge, per cui non si può fermare l'attività di ricezione/conferimento nei casi di abbandoni e sequestri. Ovviamente ciò deve avvenire nel rispetto delle misure sanitarie adeguate.

4. Le gattare possono continuare a accudire i gatti? Sì, anche se la colonia non è registrata. Si tratta di una attività indispensabile a garantire la vita e la salute e le condizioni di sopravvivenza degli animali e dunque è una azione necessitata

5. Accudisco una colonia felina in un Comune vicino al mio, posso muovermi? Sì, riempiendo l’autodichiarazione che trovi QUI. Puoi farlo anche se la colonia non è registrata, perché il principio è quello della tutela degli animali, a prescindere. Ricorda che si tratta di una dichiarazione personale, compilata sotto la propria responsabilità, consci che dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate in base all’articolo 495 del Codice penale.

6. Devo far operare il mio cane o il mio gatto da un veterinario. Posso portarlo? Sì, riempiendo l’autodichiarazione che trovi QUI.  Ricorda che si tratta di una dichiarazione personale, compilata sotto la propria responsabilità, consci che dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate in base all’articolo 495 del Codice penale. È comunque sempre bene farsi trasmettere un certificato dal veterinario e portarselo dietro insieme all'autocertificazione.

7. Il mio cane o il mio gatto hanno bisogno di cibo veterinario specifico, ma non lo trovo nel mio Comune. Posso acquistarlo in un altro? Sì, riempiendo l’autodichiarazione che trovi QUI. È comunque sempre bene farsi trasmettere il certificato veterinario e portarselo dietro insieme all'autocertificazione. Ricorda che si tratta di una dichiarazione personale, compilata sotto la propria responsabilità, consci che dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate in base all’articolo 495 del Codice penale.

8. Una mia amica anziana sta finendo il cibo per i suoi cani e gatti e lei non esce da casa. Posso aiutarla? Sì, ricordati di osservare le corrette norme di comportamento e di lavarti le mani dopo la consegna.

9. Sono volontario in un canile situato in un altro Comune. Posso raggiungere il canile? Sì, su richiesta scritta del responsabile della struttura che specifica la necessità della tua presenza (nei giorni ... dalle ore ... alle ore ...) riempiendo l’autodichiarazione che trovi QUI. Ricorda che si tratta di una dichiarazione personale, compilata sotto la propria responsabilità, consci che dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate in base all’articolo 495 del Codice penale.

 10. Possono essere differite le attività di affido degli animali da parte di canili sanitari e rifugio? Sì, salvo esigenze inderogabili per il benessere degli animali, con assunzione di responsabilità da parte del responsabile dell'attività, come stabilito dalla circolare del Ministero della Salute, del 2 marzo. Circolare sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti.

11. Possono essere interrotte le catture dei cani vaganti e il recupero di cani e gatti e altri animali feriti? No, lo chiarisce la circolare del Ministero della Salute, sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti.

12. L’accudimento degli animali nelle strutture di ricovero deve essere garantito? Sì, è un’attività indispensabile per garantirne le condizioni di sopravvivenza. Vedi la Circolare 8 aprile che conferma le precedenti.

13. Cambia qualcosa con il nuovo DPCM “chiudinegozi” dell’11 marzo? No, nessun cambiamento per la mobilità necessaria all’assistenza agli animali e per il rifornimento di cibo per loro, continuano a essere consentite le dovute uscite di casa per i bisogni fisiologici del cane nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri annunciato ieri sera, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e valido fino a mercoledì 25 marzo compreso. Aperte anche le farmacie e le parafarmacie dove si possono trovare prodotti per animali. Gli ambulatori veterinari dei liberi professionisti possono essere aperti (la decisione è in capo al singolo titolare) mentre devono continuare a esercitare i servizi veterinari pubblici con le specifiche di cui alla Circolare del Ministero della Salute del 2 marzo scorso. Circolare sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti.

14. Avevo programmato la vaccinazione del cane o del gatto. Il veterinario la deve fare o la può rinviare? La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, l’11 marzo ha invitato a “limitare l'attività professionale alle situazioni di emergenza e improcrastinabilità rinviando vaccinazioni,  visite di routine , diagnostica e chirurgia non urgenti.” Nella comunicazione del 19 marzo della stessa FNOVI viene però specificato che “un richiamo vaccinale nel cucciolo che se non effettuato potrebbe invalidare il protocollo vaccinale mettendo in reale pericolo la vita del paziente animale potrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni già fornite dal Governo e dalla FNOVI”. 

15. Il 12 marzo il Ministero della Salute ha diffuso una Nota di aggiornamento alla precedente del 2 marzo. Cosa prevede? Specifica che le attività veterinarie sono permesse se motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, con le accortezze dovute per tutti i cittadini e gli operatori sanitari e ovviamente con l’autodichiarazione - Specifica che “sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla Legge 281/91” -Specifica che “si ritiene inoltre opportuno sottolineare che gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM”. Circolari sostituite dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. 

16. Devo andare a dar da mangiare e/o far uscire degli animali in assenza del proprietario o vicino al luogo di lavoro, anche se in questi giorni sono a casa. Lo posso fare? Sì, se non ci sono alternative per garantire il necessario e dovuto accudimento, con una dichiarazione scritta del proprietario/detentore in caso di animali iscritti all’anagrafe e riempiendo l’autodichiarazione che trovi QUI. Ricorda che si tratta di una dichiarazione personale, compilata sotto la propria responsabilità, consci che dichiarazioni mendaci al pubblico ufficiale sono sanzionate in base all’articolo 495 del Codice penale.

17. Il 12 marzo è stata diffusa una nuova disposizione firmata dal Ministro dell'Interno. Cosa prevede? Ha confermato positivamente, a pagina 4, che "Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici (...) rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro"

18. In Campania il Presidente della Regione ha emesso una Ordinanza valida fino al 25 marzo che per gli animali d'affezione prevede la possibilità di accudimento ma solo in prossimità di residenza, abitazione o dimora? Si ma, sempre se non ci si può far sostituire da persona più vicina, per andare a sfamare una colonia felina o cani in un rifugio, anche a qualche chilometro, si può andare con autodichiarazione (QUI), perchè il DPCM  giuridicamente é "superiore" tanto più se fatto valere con le Note diffuse dal Ministero della Salute (2 marzo e 12 marzo). Dal 26 marzo, decaduta questa Ordinanza, è in vigore la nuova n.23 valida fino al 14 aprile che recita al punto 3: “Sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. (…)”. Previsione confermata dall’Ordinanza n. 27 del 3 aprile, confermata fino al 3 maggio dall’Ordinanza n. 32 del 12 aprile;

19. Un circo, uno zoo, un acquario hanno l’obbligo di continuare a dar da mangiare ai loro animali e a mantenerli nelle migliori condizioni possibili seppure si trovino in prigionia 365 giorni l’anno? Sì, il cibo per trasporto e consegne può e deve essere assicurato come “beni di prima necessità” per tutti gli animali. Anche la deambulazione degli animali nei circhi deve essere assicurata. Il proprietario e il detentore di un animale, qualunque esso sia, ha sempre l’obbligo giuridico di curarlo in tutto pena la violazione a titolo omissivo degli articoli 544 bis e 544 ter del Codice penale.

20. Nella mia zona passeranno in strada dei mezzi per la sanificazione. C’è pericolo per gli animali? Dipende ovviamente dalle sostanze utilizzate e, quindi, va chiesto al Comune (sono gli Enti locali a disporre ed effettuare queste sanificazioni nei luoghi pubblici) quale prodotto verrà utilizzato e va chiesto di poter effettuare, in caso di pericolo, la messa in sicurezza in qualche modo, per esempio, di una colonia felina. A Roma viene utilizzato, per esempio, il “Micropan”: è una miscela classificata “non pericolosa” ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 utilizzata per i cassonetti dell’immondizia; contiene olio essenziale di abete in una percentuale inferiore all’1%. L’unico pericolo è per gli organismi acquatici se viene irrorato in grosse quantità in prossimità di corpi idrici superficiali. Il 18 marzo il Ministro dell’Ambiente ha annunciato l’emanazione di Linee Guida sulle sostanze da utilizzare al fine di ridurre problemi ambientali e pericoli per umani e animali. Eccola a firma del Consiglio del Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente-ISPRA, indica di non irrorare in prossimità di ruscellamenti poiché vi può esser danno diretto e indiretto a fauna e flora. Il Ministero della Salute ha diffuso una Nota dell’Istituto Superiore di Sanità il 18 marzo.

21. Ho chiamato la Polizia locale e mi hanno detto che non è un motivo valido uscire per sfamare una colonia felina. Cosa faccio? No, nessuno può dare un’autorizzazione preventiva a uscire. Nel caso, come tutti, si potrà essere fermati per un controllo e si dovrà consegnare il modulo di autodichiarazione (QUI) esibendo un documento d’identità. Il motivo di uscita necessaria a far sopravvivere una colonia felina, lo ricordiamo, se non vi sono alternative e se effettuato rispettando le attuali eccezionali norme igienico sanitarie, è più che autorizzato dal DPCM come esplicitato da Circolare del Ministero della Salute, sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. Se si ha problemi con l’operatore di Polizia si può chiamare anche sul momento il nostro front desk 06.4461325. Vedi la FAQ n.30 per completezza e porta con te questa Nota informativa ti sarà utile!

22. Chi si prende cura di un animale il/la cui proprietario/a  viene ricoverato/a per il Covid-19? Gli animali di proprietà di un ricoverato devono poter venire regolarmente accuditi da conviventi e/o parenti, e se questi non fossero disponibili per qualsiasi motivo, o avessero a loro volta disposizioni di quarantena, in anticipo per quanto possibile vanno presi accordi con vicini o  amici, dog e cat sitter, che possono essere incaricati, per iscritto – meglio in doppia copia - e lasciando loro registrazione anagrafica e libretto vaccinazioni, nel rispetto delle generali norme sugli spostamenti e igienico sanitarie. In caso di impossibilità di accudimento è assolutamente necessario avvisare il Servizio veterinario pubblico e/o la Polizia Locale riguardo alla presenza degli animali presso l’abitazione del ricoverato. Ai sensi della Circolare del Ministero della Salute del 12 marzo le pensioni per animali, equiparabili a canili e gattili tanto più in questo momento di emergenza, possono svolgere “le attività di accudimento e gestione degli animali”. Circolare sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. 

23. C’è una definizione di “urgenza” e di “emergenza” riguardo alle attività veterinarie? Sì, il 19 marzo la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari ha diffuso una specifica Nota chiarificatrice rivolta sia ai veterinari che ai proprietari e detentori di animali. Nella esecuzione del trasporto dell’animale verso l’ambulatorio e ritorno ovviamente è sempre necessaria l’autodichiarazione per “stato di necessità” che può essere accompagnata dalla certificazione veterinaria riguardo alla prestazione non rinviabile o d’emergenza.

24. Ho visto passare sotto casa un trasporto di animali. E’ consentito? Il Ministero della Salute ha chiarito il 18 marzo con una Nota che sono espressamente vietate le movimentazioni di animali per finalità ludico ricreative e per addestramento degli stessi. Per i trasporti non destinati ad attività riproduttive e zootecniche, questi – è confermato - potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali (in questo caso è bene quindi avere un certificato del veterinario), come rientro nel luogo usuale di detenzione, spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure urgenti o di emergenza (le altre due Circolari del Ministero della Salute sono quelle del 2 marzo e 12 marzo, sostituite dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. 

25. Il mio Comune ha chiuso anche i cimiteri. Peccato che nel nostro ci sia una colonia felina e quindi non potrò più alimentarli! Cosa devo fare? È già successo in alcune località che l’Assessore delegato, il Servizio Giardini o la Polizia locale, ben sapendo che si stanno accudendo animali di proprietà “del Sindaco”, e che non riuscire ad alimentarli configura a titolo omissivo il reato di maltrattamento di animali previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale, hanno dato una copia della chiave d’accesso alla gattara che ha firmato una semplice dichiarazione d’impegno a entrare solo ed esclusivamente per alimentare i gatti e per il tempo strettamente necessario. O la gattara viene fatta entrare accompagnata, a distanza, da un addetto comunale. E’ già successo, a prescindere che la colonia felina sia registrata o meno, ecco un esempio positivo da citare, a Cagliari.

26. Che confusione con i diversi provvedimenti regionali sull’uscita da casa con il cane. Dove posso leggere quello del mio territorio? A livello nazionale è considerata attività di, evidente, stretta necessità, per far espletare (almeno) i bisogni fisiologici dell’animale. Va fatta sempre assieme portandosi l’autodichiarazione e mettendo guanti e mascherina; una persona sola, senza creare assembramenti e mantenendo la distanza con altre persone. QUI abbiamo raccolto, cosa prevedono le varie disposizioni, Regione per Regione. Attenzione, inoltre, alle eventuali disposizioni previste dal vostro Sindaco! Segnalateci ogni abuso contro gli animali e di chi vive con loro.

27. Non si può più uscire dal territorio del proprio Comune? A seguito del DPCM 22 marzo,  non si potrà uscire dal territorio del proprio Comune ECCETTO che per motivi lavorativi (per le attività ancora consentite) nonché per “assoluta urgenza” e “motivi di salute”.  Laddove l’accudimento di uno o più animali, non avendo alternative in loco, (cibo, trasporto dal veterinario) è possibile solo con lo spostamento fuori Comune di una persona, questa con autodichiarazione, mascherina e guanti può essere dichiarata sotto la proprio responsabilità come di “assoluta urgenza” o per “motivi di salute”. Qui una Nota a cura del nostro Ufficio Legale che può essere utile. (Vedi anche le FAQ 29 e 30)

28. Cosa prevede il nuovo DPCM in vigore dal 23 marzo al 3 aprile in tutta Italia? Consente solo le attività produttive e commerciali indicate nell’allegato. Fra queste, dal codice 01 “agricoltura” è stata tolta, non al caso, la dicitura “caccia”. Prevede esplicitamente come servizi essenziali il codice 75 “Servizi veterinari”. All’articolo 1 comma 1 lettera b) prevede il divieto di uscire dal proprio territorio comunale ECCETTO per motivi lavorativi (per le attività ancora consentite) nonché per “assoluta urgenza” e “motivi di salute”. E' quindi lecito l’accudimento di uno o più animali, non avendo alternative in loco (cibo, trasporto dal veterinario) è possibile - solo con lo spostamento fuori Comune di una singola persona - sempre con autodichiarazione, mascherina e guanti perchè può essere dichiarato sotto la proprio responsabilità come di “assoluta urgenza” o per “motivi di salute”. All’articolo 1 comma 1 lettera f) consente sempre produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di generi alimentari (anche per animali) e farmaci (anche veterinari). Proroga al 3 aprile la validità del DPCM 11 marzo.

29. C’è un nuovo modulo di autocertificazione da compilare? Si il 23 marzo il Ministero dell’Interno ha diffuso un nuovo modulo. Lo trovi QUI anche con le nostre indicazioni aggiornate. Barrare l’“assoluta urgenza” (andare in Comune diverso)  o “la situazione di necessità” (rimanere nello stesso Comune) a seconda del caso. Portare con sé anche la Circolare del Ministero della Salute dell'8 aprile che conferma e sostituisce le precedenti.

30. Possibile che a seconda del poliziotto che mi ferma ricevo indicazioni diverse sulla possibilità di andare a portare da mangiare ai randagi? Purtroppo è così in tanti casi. Importante è rimanere calmi, spiegare le nostre buone e certificate ragioni. In caso di necessità, anche sul momento, si può chiamare il nostro frontdesk allo 06.4461325 In ogni caso, per ottenere una applicazione certa, uniforme, reale in tutta Italia, LAV ha scritto ai Comandi di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi forestali regionali, Polizie locali per aiutare i volontari sul territorio. Porta con te copia di QUESTA informativa aggiornata, ti sarà utile!

31. Cosa rischia chi viola le disposizioni contro la propagazione del coronavirus? Dal 26 marzo è in vigore il Decreto Legge n.19 con la nuova sanzione amministrativa da 400 a 3000 euro. Lo stesso atto specifica che un Sindaco nelle proprie Ordinanze non può farne in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti.

32. In queste settimane di emergenza Coronavirus, il Servizio Veterinario Pubblico è tenuto a garantire le sterilizzazioni di cani e gatti liberi sul territorio?  Sì: al diritto/dovere che hanno le associazioni e i volontari, di continuare a provvedere al benessere e alla salute degli animali, corrisponde, il dovere per le ASL di assicurare la cura e l’intervento, nell'attuale emergenza sanitaria, anche mediante il controllo delle nascite. Per maggiori dettagli leggi la Nota tecnica del nostro Ufficio Legale, che puoi stampare e diffondere per aiutare associazioni e volontari alle prese con lo stesso dubbio.

33. In questo periodo così particolare, se si perde un cane o un gatto o se ne viene trovato uno per strada, cosa si può fare? Sia che si perda o si ritrovi un animale, va fatta denuncia di smarrimento o ritrovamento alla Polizia locale e questa diventerà il documento atto a comprovare la necessità di una ricerca (in aggiunta ai soliti canali di comunicazione della ricerca di un animale smarrito/ritrovato) o di uno spostamento necessario alla miglior sistemazione possibile, anche se temporanea, sempre nel rispetto delle precauzioni igienico sanitarie (singolarmente, guanti, mascherina) e con autodichiarazioneVanno allertati canili/gattili di zona, e l’Asl veterinaria poichè la “cattura di cani vaganti e recupero di cani/gatti e altri animali feriti” è una delle attività non differibili per un’Asl veterinaria ai sensi della Circolare 2 marzo del Ministero della Salute. Nonché ai sensi della Circolare 12 marzo  del Ministero della Salute secondo la quale “gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell’ambito della deroga relativi ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale, in conformità delle disposizioni previste dai su citati DPCM”. Essendo il concetto di cura generico perché inerente a tutto quanto è necessario per garantire il rispetto delle necessità di protezione della vita, salute e necessità etologiche degli animali di cui si è responsabili, è evidente che riportare un cane, un gatto smarrito, a casa rientra nella “cura” dell’animale, di fatto è una pre-condizione per continuare ad assicurare il suo benessere psico-fisico. Circolari sostituite dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. 

34. Mi hanno ritirato copia dell’autocertificazione, non mi hanno dato copia del verbale ma mi hanno detto che la sanzione e la richiesta di pagamento mi arriverà a casa. E’ possibile? Cosa posso fare? Secondo la Nota del Ministero dell’Interno del 27 marzo è importante chiarire che in questa fase di emergenza il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative così come quello per presentare gli scritti difensivi è sospeso sino al 15 aprile prossimo, mentre non è sospesa l’attività di accertamento e contestazione immediata della sanzione, che deve essere completata dagli Organi di Polizia che possono esercitare tale attività con la consegna e la redazione immediata al trasgressore del relativo verbale di contestazione (salvo che tale contestazione immediata non sia possibile, perché, ad esempio, servono ulteriori accertamenti). Pertanto la polizia che accerta il presunto illecito amministrativo è tenuta in genere ad effettuare contestazione immediata con relativo verbale da consegnare al presunto trasgressore ma qualora ciò non sia possibile perché, ad esempio, sono necessari altri accertamenti, la contestazione (con le indicazioni dei rimedi esperibili, ovvero della possibilità di presentare scritti difensivi entro 30 giorni) sarà successivamente notificata all’indirizzo dichiarato. Cosa fare in caso di contestazione immediata o ricezione della notifica della contestazione? È sempre possibile presentare scritti difensivi da parte della persona che riceve la contestazione o la notifica entro 30 giorni dalla notifica della sanzione o dalla contestazione diretta. E’ importante precisare che anche se vi è stata contestazione diretta e nella stessa vi è scritto che i termini decorrono dalla contestazione diretta, se questa avviene prima del 15 aprile si ricorda che i termini di 30 giorni per presentare scritti difensivi, ai sensi del periodo di sospensione indicato nella nota del Ministero dell’Interno citata, decorrono sempre dal 15 aprile. Un esempio di scritto difensivo è spiegare nel dettaglio le proprie ragioni nell’accudimento degli animali d’affezione di cui si è responsabile, anche allegando la Circolare del Ministero della Salute 12 marzo che ha chiarito in maniera inequivocabile che gli spostamenti relativi alla cura degli animali d’affezione rientrano nell’ambito della deroga dei motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità animale. Circolari sostituite dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti.  

35. Cambia qualcosa con il nuovo DPCM Conte firmato il 1° aprile? Valido dal 4 al 13 aprile compreso, il nuovo DPCM proroga l’efficacia, fra le altre, delle disposizioni dei precedenti DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo e, quindi, lascia così come sono state nelle ultime settimane, le prerogative sul diritto-dovere di continuare ad accudire gli animali. Sono quindi anche prorogati gli effetti della positiva Circolare 12 marzo del Ministero della Salute, inviata anche alle “associazioni di categoria” fra le quali la LAV. Circolare sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti. Si continua quindi con le stesse modalità, possibilità, limiti e divieti, a seconda dei casi  di cui alle nostre domande-tipo e relative risposte    e  al modulo di autodichiarazione. 

36. Il virus può permanere sul pelo di cani e gatti? Ho un vicino di casa che era in quarantena domiciliare ed è stato ricoverato, ora nessuno si può occupare dei suoi animali. Posso farlo senza rischi? A questo e altri interrogativi di carattere sanitario e veterinario risponde l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Centro di referenza nazionale del Ministero della Salute per la ricerca scientifica sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, fonte ufficiale e importante.

37. Le ormai famose Circolari del Ministero della Salute del 2 marzo  e del 12 marzo utilissima per tutti coloro che accudiscono animali, sono scadute? No, non scadono! Quindi sono pienamente valide (l’ultimo DPCM in vigore da oggi ha prorogato gli effetti di tutti i precedenti DPCM ai quali fanno riferimento le Circolari ministeriali) e saranno valide fino a che, eventualmente, non saranno sostituite da nuove Circolari dello stesso Ministero della Salute. Il solo punto non chiaro della prima Circolare, quella del 2 marzo, riguarda le attività veterinarie che POSSONO essere differite - per un periodo fino a 30 giorni -  fra cui “le operazioni di affido degli animali da parte di canili sanitari e dei rifugi salvo esigenze inderogabili legate al benessere degli animali”. I “30 giorni” di possibil ità di differimento delle operazioni citate, a nostro avviso, si sono conclusi quindi il 2 aprile. E quindi dal 3 aprile le attività citate sopra sono da intendersi NON differibili. Abbiamo comunque chiesto al Ministero della Salute di chiarire il punto, così come di dare il via libera ufficiale e senza possibilità di interpretazioni, alle attività di sterilizzazioni da parte delle Asl veterinarie. Nota di aggiornamento: le due circolari sono state sostituite dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti, vedi FAQ n. 40.

38. Nella mia città una toeletta per cani è aperta e una è chiusa. Da cosa dipende? Dalla confusione generale sulle norme, dalla professione tutto sommato recente e dal suo inquadramento negli ormai famosi codici Ateco, talvolta dalla presenza di toelette all’interno di negozi, aperti, di cibo per animali. La Federazione Nazionale Toelettatori, affiliata alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha diffuso le disposizioni di chiusura per queste attività visto il DPCM 11 marzo tuttora in vigore e visto il divieto di movimentazione di animali per motivi ludici o di addestramento come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo (sostituita dalla nuova Circolare 8 aprile che conferma le precedenti). Altra associazione di riferimento è ACAD-Confcommercio, così come APT Associazione Professionisti Toelettatori. Ma a prescindere dall’appartenenza o meno ad associazioni di categoria,  l’attività potrebbe essere consentita almeno per singoli documentati casi, solo laddove la necessità dell’intervento venga certificata come urgente da parte di un medico veterinario ai fini del benessere animale. Altrimenti, tutto rinviato. Certamente è importante che queste attività vengano di nuovo fatte operare, appena ci saranno le condizioni sanitarie (umane) generali. E prima il Friuli Venezia Giulia, poi l’Emilia Romagna e la Liguria hanno riaperto rispettivamente dal 17 e dal 26 aprile queste attività. Analogo provvedimento dal 27 aprile in Veneto e dal 28 aprile, anche in Puglia. Dal 6 maggio, via libera a livello nazionale con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

39. Sono stato fermato e sanzionato, anche se avevo con me l’autodichiarazione per gli spostamenti, che mi è stata contestata. Cosa posso fare? Il nostro Ufficio Legale ha realizzato un breve e schematico vademecum - aggiornato il 20 aprile - sulle differenti modalità di contestazione delle violazioni da parte delle Autorità competenti, ed i mezzi con cui i cittadini possono fare opposizione. Puoi consultarlo QUI.

40. Il Ministero della Salute ha emanato una nuova Circolare? Si, e questa Circolare dell’8 aprile sostituisce le precedenti del 2 marzo, del 12 marzo, del 18 marzo, finora valide. In particolare, in questo nuovo provvedimento, è ribadito a livello nazionale che riguardo al diritto-dovere di chi ne è responsabile, “sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91”. Novità invece è la previsione al punto B.2.a, riguardo l’indifferibilità dei controlli, anche dei Servizi veterinari, su trasporti di animali e impianti di macellazione nonché al punto B.2.c , previsione positiva, come anche da noi richiesto, per le sterilizzazioni non sono rinviabili “le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome”. Questo atto fornisce quindi più forza ad associazioni e volontari per far effettuare le sterilizzazioni necessarie.

41. Ma nella Circolare 8 aprile del Ministero della Salute non sono contemplati i cani randagi, i cani reimmessi sul territorio e i cani di quartiere o liberi accuditi? Ha ragione, come nelle precedenti Circolari non è specificato chiaramente. Ma è da sottolineare il passaggio nel quale è scritto: “Sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali (.......) garantite dalla legge 281/91”. Quindi, seppure scritta non esplicitamente, la chiara menzione della Legge 281/91, che si applica anche ai cani, in particolare proprio a quelli vaganti e randagi, fa sì che il principio sia applicabile anche ai cani. D’altronde il principio giuridico è quello - da parte del proprietario, del detentore, di chi fino allo scoppio dell’emergenza lo accudiva - dell’accudimento, della tutela, della cura di un animale, qualunque esso sia, ai fini di non incorrere, seppure a titolo omissivo, nel reato di maltrattamento e, quindi, compilando il modulo di autodichiarazione come da noi suggerito non c’è alcun problema se non per casi di cani come da lei descritti, è già successo, dover discutere di più con il poliziotto di turno al controllo del nostro spostamento.

42. E’ stata facilitata la donazione di cibo per animali da parte dei produttori? Si, per l’alimentazione di “cani e gatti in canili e rifugi”, questo è l’ambito di applicazione, il Ministero della Salute ha diffuso una Nota il 9 aprile con la quale fornisce indicazioni sulla possibilità di cedere a titolo gratuito gli alimenti per animali da compagnia (pet food), ritenuti non idonei per motivi commerciali, ai canili/gattili sanitari e rifugi di cani e gatti, nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente e stabilisce le condizioni per la raccolta, l’etichettatura e l’utilizzo di tali materiali al fine di prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali. Ricordiamo che la cessione di pasti o cibo non consumato o non venduto da supermercati, mense ecc. a rifugi, a curatori di colonie feline e cani randagi, è permesso anche ai sensi della Legge n. 166/2016, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

43. Da martedì 14 aprile è in vigore un nuovo DPCM. Cambia qualcosa per chi accudisce animali? No, cambia nulla riguardo a ciò che si è dovuto rispettare nelle ultime settimane. È in vigore fino al 3 maggio e sostituisce i DPCM precedenti. Qui tutti i particolari.

44. Ho sentito degli spari di cacciatori, è possibile che ci siano persone autorizzate a cacciare nonostante le restrizioni agli spostamenti disposte per arginare il contagio da Coronavirus? Purtroppo sì, è quanto accade in alcune Regioni, come la Toscana, dove sono stati autorizzati gli “abbattimenti selettivi” di alcune specie ritenute dannose e che abbiamo diffidato. casi simili si registrano anche in Veneto,  Emilia Romagna  e LombardiaSi tratta di un paradosso inaccettabile, contro cui si siamo prontamente opposti!

45.Continuano a circolare fake news sulla trasmissione del Covid 19 da animale da compagnia a essere umano. Cosa possiamo fare? Diffondere le posizioni ufficiali degli organismi scientifici internazionali come l’OIE (l’OMS veterinaria) e nazionali, come l'Istituto superiore della Sanità, che continuano a escluderlo. Il Ministero della Salute lo ha ribadito ancora fornendo Linee Guida, valutate anche dal Comitato Tecnico della Protezione Civile, riguardo a cosa fare-cosa non fare per la gestione di cani e gatti in abitazioni dove si verificano casi Covid negli umani. A tutela degli animali. Con lo stesso scopo il 22 aprile l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso il Rapporto "Animali da compagnia e SARS-CoV-2: cosa occorre sapere, come occorre comportarsi"

46. E’ possibile che un Servizio veterinario pubblico in Sicilia non operi più sul randagismo? No, a fare positiva chiarezza è arrivata il 20 aprile la Nota dell’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana indirizzata alle Aziende Sanitarie Provinciali nella quale si afferma che devono essere garantire le attività dell’anagrafe canina, le sterilizzazioni, le attività propedeutiche alle adozioni e alle reimmissioni sul territorio, dando così impulso alle attività di prevenzione del randagismo. Speriamo ora che questo positivo esempio sia seguito dalle altre Regioni.

47. Da lunedì 4 maggio si applica il nuovo DPCM 26 aprile cosiddetto "Fase 2". Cambia qualcosa per chi accudisce animali? No, cambia nulla riguardo a ciò che si è dovuto rispettare nelle ultime settimane. È in vigore fino al 17 maggio e sostituisce il DPCM 10 aprile. Qui tutti i particolari.

48. Si possono riprendere le attività delle associazioni riconosciute, anche per preaffidi e adozioni? Si, la menzione nell’allegato 3 al DPCM  in vigore dal 4 maggio, del Codice Ateco 94 “Attività di organizzazioni associative”, legittimerebbe la riapertura al pubblico - sempre nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e di tutte le cautele raccomandate in merito alle attestazioni degli spostamenti - di tutte le attività sul territorio nazionale (quali, ad esempio, le attività di preaffido e adozione di animali) da parte delle associazioni Onlus che, come la LAV, si impegnano quotidianamente per garantire la “promozione e la difesa degli animali e dell’ambiente”, indipendentemente da un loro espresso richiamo nelle Ordinanze regionali. Approfondimento qui.

49. La Circolare 8 aprile del Ministero della Salute su attività differibili e non differibili, da parte dei Servizi Veterinari pubblici, è ancora in vigore? Sì, il 7 maggio il Ministero l’ha prorogata fino al 20 maggio

50. Il 15 maggio il Ministero della Salute ha emanato una Nota aggiuntiva? Si, in particolare il Ministero informa che “anche le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale” e che “al fine di garantire il benessere degli animali è opportuno che siano non solo consentite ma favorite le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali” e fornisce alcune specifiche al riguardo.

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