REGOLAMENTO REGIONALE E COMUNALE BENESSERE ANIMALE


NUOVE MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE
SULLA TUTELA E BENESSERE ANIMALE
L.R. n. 5/2015 Modifiche alla legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali affezione
BUR n. 11 del 18 marzo in vigore dal 2 aprile 2015.

  • Modifica della definizione di allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno. Prima della L.R. 5/2015 per allevamento si intendeva la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno.
  • Divieto di utilizzare animali nella pratica dell’accattonaggio. Prima della L.R. 5/2015 era previsto divieto di utilizzare animali solo se gli stessi avevano ruoli attivi.
  • Divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento. Prima della L.R. 5/2015 era previsto il divieto di detenzione per  5 anni.
  • Divieto di detenere cani legati a catena fissa. Per periodI di tempo non superiori a otto ore nell’arco della giornata, permesso detenere i cani a una catena lunga almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo delle lunghezza di almeno metri 4 e di altezza di metri 2 dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.
  • Divieto di mettere in dono gli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell’ ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli.
  • Libero accesso dei cani nei luoghi aperti al pubblico ivi compresi i giardini, i parchi, le spiagge libere, ad eccezione della battigia antistante le spiagge date in concessione che rimane disciplinato dalle ordinanze dei Comuni.
  • Obbligo di raccolta delle deiezioni in tutto il territorio regionale. Sanzione di 300 euro per chi non rispetta la norma ad eccezione dei non vedenti e persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci.
  • Libero accesso degli animali d’affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio regionale. I gatti debbono viaggiare all’interno del trasportino; i detentori di cani sono obbligati ad usare il guinzaglio ed essere muniti della museruola, ad eccezione di quelli destinati all’assistenza delle persone prive di vista e per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, da esibire a richiesta degli organi di controllo. Il detentore che conduce animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura pena risarcimento del danno causato. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus. L’animale potrà essere allontanato, senza diritto al rimborso del biglietto, ad insindacabile giudizio del personale aziendale, in caso di notevole affollamento e qualora arrechi disturbo ai viaggiatori.
  • Possibilità data ai Comuni nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, di individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente agli animali da compagnia dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.  Negli spazi a loro destinati, gli animali, purchè di indole non mordace verso gli animali nè verso le persone, possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
  • Accesso consentito agli animali d’affezione, al seguito del detentore, nelle strutture residenziali, semi residenziali, ospedaliere, pubbliche e private regionali accreditate anche dal Servizio sanitario regionale, qualora sia previsto delle disposizioni e dai criteri individuati e disciplinati dalla Direzione sanitaria.
  • Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari dopo aver ottenuto il nulla osta ai sensi dell’art. 13 comma 2.
  • Modifica dei termini di registrazione in BDR (anagrafe canina):

- smarrimento del cane entro 5 giorni;
- la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria entro 5 giorni;
- cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 10 giorni;
- la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello=
- del servizio pubblico o privato che ha curato il ritiro dell’animale entro trenta giorni, a meno che il veterinario libero professionista accreditato abbia provveduto alla registrazione del decesso per via telematica;
- la variazione di residenza entro 30 giorni;
- la comunicazione al Sindaco in caso di impossibilità a detenere l’animale per seri e comprovati motivi entro 10 giorni

LE NUOVE REGOLE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRIESTE A CUI ATTENERSI NEGLI SPAZI PUBBLICI:

Sono spiagge libere i tratti di litorale NON dati in concessione:
Lungomare Benedetto Croce, il tratto di mare che va dal porticciolo di Barcola Cedas (dopo i Topolini) al 'Bivio', fra il viale Miramare e la Costiera, il Molo situato prima dell'ingresso principale al Castello di Miramare, la spiaggia prossima al porticciolo di Santa Croce, la spiaggia 'Ai Filtri'.

 In questi spazi è permesso far accedere i cani, ovviamente muniti di microchip o tatuati (oltre ad essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti esterni o endofagi) con uso obbligatorio di guinzaglio (lunghezza non superiore a 1 metro e 50) e i detentori devono portare con sè una museruola (rigida o morbida) da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali (o su richiesta dell'Autorità competente) ed il necessario a rimuovere le deiezioni.
 In tutti i casi, è necessario provvedere a garantire al proprio cane una zona ombreggiata, oltre a fornire acqua pulita e a non far mancare la passeggiata igienica al di fuori della spiaggia almeno ogni 2 ore; nelle spiagge non è consentito inoltre di utilizzare le docce riservate alle persone. Il cane può entrare in acqua solo se accompagnato e senza guinzaglio, a garanzia della sicurezza dell'animale, per poi essere nuovamente assicurato al guinzaglio all'uscita dall'acqua, evitando per quanto possibile lo ' scrollamento' del 'quattro zampe' accanto agli altri bagnanti. La norma prevede anche il divieto del lancio di qualsiasi oggetto utilizzato come gioco quando il cane si trova in acqua e inoltre il divieto di accesso in acqua per cani femmina (nel periodo di calore). Previste sanzioni amministrative per le violazioni (art.51 del Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali; art. 33 della L.R.20/2012, art. 1164 com.2 del Codice della Navigazione).


Il Comune di Trieste, nella veste di concessionario delle aree dell'ex- Cedas, Topolini, Bivio, e Lanterna, non consentirà l'accesso agli animali in questi spazi.
L'ordinanza lascerà ai concessionari la scelta per l'accesso dei cani nella battigia antistante e l'obbligo di collocare all'ingresso dell'area concessa un idoneo cartello con l'indicazione se i cani sono ammessi o meno e a quali condizioni
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Tutti i giardini comunali in cui storicamente era vietato l'ingresso ai cani, saranno liberi all'accesso, mentre rimarrà il divieto nel Parco della Rimembranza.