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Cites: Ministro Costa, vuole lasciare animali sequestrati a indagati?

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Ultimo aggiornamento

mercoledì 06 gennaio 2021

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Sarà stato solo per la volontà di risparmiare (quanto? sicuramente spiccioli per il Bilancio dello Stato) da parte di qualche funzionario del Ministero dell’Ambiente. Fatto sta che nella Legge di Bilancio n.178 in vigore da qualche giorno che prevede altri aspetti positivi per la tutela degli animali c’è il comma 756 che riporta una brutta, bruttissima disposizione che equivale al momento, purtroppo, a voler far rimanere gli animali sequestrati in base alla Legge 150 del 1992, protetti dalla Convenzione di Washington per la difesa delle specie esotiche protette poichè in via di estinzione nelle stesse mani dell’indagato prima e dell’imputato poi, per non pagare come Stato il mantenimento provvisorio di questi animali che poi in caso di confisca diventano proprietà, per Legge e rispetto di una Convenzione internazionale, dello Stato stesso.

756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi”.

E’ come dire quindi che, seppure con i vincoli di una formale custodia giudiziaria, anche chi ha precedenti per traffico di specie protette, anche se si tratta di organizzazioni criminali, potranno continuare ad avere questi animali fino a eventuale condanna. E’ come dire a chi traffica in armi o in droga di dover custodire bombe e cocaina nel garage di casa...

In questi giorni si sono diffuse notizie fuorvianti secondo le quali il comma 756 si applicherebbe a tutti gli animali. Non è così poichè, come riportiamo chiaramente nei documenti allegati, il comma 756, in origine articolo 137 comma 2 del Disegno di Legge del Governo, Atto Camera n.2790 era stato inserito non a caso dal Ministero dell’Ambiente in sequenza allo stanziamento di un fondo annuale per il Comando dei Carabinieri Forestali al fine di realizzare il “Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati” in base alla Legge 150 del 1992. Siamo sicuri che questo Fondo verrà speso e bene a differenza di quello che venne stabilito nella Legge finanziaria del 1992, in gestione all’allora Corpo Forestale dello Stato, per una realizzazione mai avvenuta nel Comune di Fiumicino al posto di un (allora) famoso “zoo safari” in chiusura.

Ora noi chiediamo pubblicamente al Ministro Costa, affinché non venga ricordato come il Ministro dell’Ambiente che ha permesso questo scempio, di emanare una urgente Nota di chiarimento indirizzata al Ministero della Giustizia e alle Procure della Repubblica per la quale forniamo il contributo dell’Avv. Carla Campanaro, responsabile del nostro Ufficio Legale con questi punti fondamentali:

  1. Il comma 756, una possibilità piuttosto che una regola, si applica esclusivamente ai reati previsti dalla legge n.150 del 1992 per gli animali CITES e non anche ad altri animali e ad altre fattispecie inerenti gli animali, in quanto è correlato al fondo di cui al comma precedente n.755 della Legge di Bilancio, disposizione economica in capo al Ministero dell’Ambiente e non giudiziaria in capo al Ministero della Giustizia;
  2. qualora ci siano enti, associazioni o strutture idonei ed in grado di accogliere, senza ulteriori oneri per lo Stato, gli animali oggetto di tali procedimenti in base alla Legge 150 del 1992,  in attesa della loro confisca la Magistratura  può e deve loro affidarli ai sensi dell’articolo 321 c.p.p. al fine di sottrarre all’indagato la libera disponibilità del bene per impedire il protrarsi del crimine nelle more del procedimento e processo;
  3. è lo stesso articolo 4 della Legge 150/92 a prevedere al primo comma che “In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' sempre  disposta  la  confisca  degli  esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.” La norma testè riportata ha la caratteristica di aver dato vita ad una figura di confisca avente “natura speciale, che deve essere applicata indipendentemente dalla sentenza di condanna”.

E chiediamo al Ministro Costa di prevedere nel primo Atto legislativo urgente disponibile, una cancellazione di questo comma 756. Come avevano chiesto il 23 dicembre scorso con un emendamento da noi avanzato, i deputati Brambilla (Fi), Fratoianni (LeU), Biancofiore (Fi), Frassinetti (FdI), Zanella (Lega), Rizzetto (FdI), Frailis (Pd), Siragusa (Misto-Cd), Prestipino (Pd), bocciato dal Governo alla Camera ponendo il voto di fiducia.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV