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Ministero Salute: attivita' associazioni sono fondamentali per animali

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Ultimo aggiornamento

giovedì 14 maggio 2020

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Il 15 maggio il Ministero della Salute, a firma del Direttore Generale della Sanità animale, Silvio Borrello, ha diffuso una Nota intitolata “Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali” che si aggiunge a quella generale, precedente, dell’8 aprile valida fino a tutto il 20 maggio

Il Ministero conferma in questa Nota la responsabilità giuridica degli animali in capo, come da Legge, ai proprietari giuridici e ai detentori degli animali stessi. E sottolinea che “anche le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il territorio nazionale”.

Specificando che “gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale” fornisce precisazioni “al fine di adottare misure omogenee all’interno del territorio italiano relative alla gestione delle attività che incidono sul benessere animale”.

In particolare, nell’ordine, la Nota ministeriale interviene su:

1.“Attività ludico sportive” con cavalli e cani

2. Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali
Premesso che, gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della deroga relativa ai motivi di salute, le attività delle organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali rientranti sotto il CODICE ATECO 94 sono permesse, ivi compresi gli spostamenti volti all'accudimento e alla cura degli animali, da parte del personale delle associazioni le cui attività statutarie ricomprendono anche la cura degli animali, nel rispetto della Legge 281/91 e delle leggi regionali di recepimento

3. Vendita al dettaglio di piccoli animali domestici e i movimenti a ciò connessi

4. Servizi per gli animali da compagnia come toelettature e attività nei canili e accalappiacani

5. Allevamento di animali da compagnia (codice Ateco 01.49)

6. Allevamenti amatoriali di animali da compagnia e adozioniAl fine di garantire il benessere degli animali è opportuno che siano non solo consentite ma favorite le adozioni degli animali ospitati in canili/rifugi e negli allevamenti amatoriali. In tale ottica gli ingressi nelle strutture da parte degli adottanti devono essere disciplinati nel rispetto delle norme comuni, volte a garantire il distanziamento sociale ed evitando assembramenti. Nel caso in cui l’animale sia destinato ad una adozione in altra Regione o Stato membro, devono essere utilizzati trasportatori autorizzati e per quanto riguarda le adozioni dai canili verso cittadini residenti all’interno dell’Unione Europea, le modalità devono rispettare quanto indicato nella procedura operativa per le adozioni internazionali emanata con nota prot. n. 1462 del 23 gennaio u.s.” e fornisce alcune specifiche

7. Trasporto animali

8. Terapie assistite con gli animali