Lo schema appare ancora fortemente ancorato alla logica classica dei reati ambientali.
Quasi allo scoccare del secondo anniversario della “nuova” Direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, il Governo italiano ha cominciato a muoversi per il suo recepimento.
A fine gennaio il Consiglio dei ministri ha infatti licenziato uno schema di decreto legislativo, i cui contenuti sono attualmente al vaglio delle Camere. Si tratta di contenuti che sarà necessario rivedere, approfondire e rielaborare se non si vuole tradire l’intento riformatore del legislatore comunitario, le cui indicazioni sono state invero solo in parte ascoltate.
IL CONTENUTO DELLA DIRETTIVA
Facciamo un passo indietro e analizziamo velocemente il
contenuto della direttiva.
Nel delineare la nuova normativa di riferimento, il
legislatore europeo prende atto dell’insufficiente conformità, delle
sopraggiunte esigenze e della scarsa coesione del diritto comunitario in
materia di ambiente, habitat, biodiversità e tutela degli
animali. L’intento della normativa comunitaria è quello
di rafforzare tale aderenza e unitarietà attraverso la
predisposizione di sanzioni penali proporzionate ed effettive, che
costituiscano un efficace mezzo di dissuasione, nonché quello di migliorare il
coordinamento tra disciplina penale e amministrativa. Inoltre, l’intervento
delinea nozioni ampie di “ambiente” ed “ecosistema”, come l’insieme
dinamico di piante, animali, funghi, microrganismi e delle componenti non viventi su
cui insistono. La direttiva mira a proteggere tali matrici sia
singolarmente intese, sia come parti di un tutto, cosicché non risulti
concepibile la tutela di un ambiente naturale asetticamente inteso, senza
quella degli esseri viventi che ne fanno parte.
Non tanti crimini ambientali, dunque, ma il crimine ambientale tout court.
Non a caso, oltre ad una particolare attenzione al mero “stato di conservazione” delle specie animali e vegetali, l’intervento normativo traccia indirettamente una loro tutela “attiva”, punendone più incisivamente non solo l’illegittima uccisione o prelievo, ma anche la successiva detenzione o commercializzazione. In tale prospettiva, gli animali non sono più considerati meri elementi accessori dell’ambiente, ma parti essenziali e inscindibili di un sistema dinamico, la cui tutela non può prescindere dalla protezione degli esseri viventi che lo compongono.
LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Ecco, alla luce di ciò, lo schema di decreto legislativo sembra
non dare piena dignità ai buoni propositi della direttiva.
Nonostante lo Schema di Decreto recepisca prima facie l’impostazione
della direttiva nel superare una visione meramente antropocentrica del bene
giuridico, riconoscendo che la protezione dell’ambiente non può prescindere
dalla salvaguardia anche degli animali selvatici in quanto tali e
contro ogni tipo di condotta abusiva, l’impatto di tale prospettiva risulta
attenuato da alcune scelte strutturali che rischiano di mantenere una
protezione indiretta e mediata, anziché pienamente autonoma.
Invero lo schema appare ancora fortemente ancorato alla
logica classica dei reati ambientali, nei quali
l’offesa alla fauna rileva prevalentemente come conseguenza di una
condotta di “inquinamento” dell’ecosistema o delle matrici
ambientali, piuttosto che come lesione diretta di un bene giuridico autonomo.
Tale impostazione rischia di aggiungere poco a quanto già previsto
dal Titolo VI-bis del libro II del Codice penale, non
valorizzando appieno il salto di qualità richiesto dalla direttiva
europea.
IL SILENZIO SULLE CONDOTTE RIGUARDANTI LA FAUNA SELVATICA
Infatti, pur potendo salutare con favore le nuove
definizioni dell’art. 2 di “habitat all’interno di un sito protetto [1] ed “ecosistema” [2] nel leggere lo schema di decreto emerge quasi immediatamente l’assordante
silenzio del legislatore delegato sulle condotte riguardanti la fauna
selvatica.
In questo senso, anche se l’art. 3 dello schema di decreto delinea un restyling del delitto di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p., prevedendo una pena maggiorata quando “quando l'inquinamento è prodotto […]in danno di specie animali o vegetali protette”, tale inciso prende in considerazione le vite degli animali selvatici come una sorta di “bene conseguenziale”, la cui lesione può al massimo aggravare una classica condotta di inquinamento. Condotta che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non comprenderebbe tutte quelle ipotesi di compromissione che esulano dalle tipiche forme dell’inquinamento ambientale.
Per fortuna non è troppo tardi per intervenire. Mentre scriviamo, infatti, le Commissioni parlamentari coinvolte sono a lavoro per presentare osservazioni sul documento, la cui versione definitiva sarà presentata e votata questa settimana.
[1] Habitat di specie per cui una zona è classificata come zona di protezione […] o
habitat naturale o habitat di specie per cui un sito è designato come zona
speciale di conservazione […]o per cui un sito è classificato come di
importanza comunitaria.
[2] Complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del
loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità
funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.