Da sempre noi di LAV individuiamo nelle azioni legali uno strumento fondamentale di tutela degli animali.
Il referendum sulla riforma della giustizia chiama cittadine e cittadini a esprimersi su una profonda modifica dell'assetto giudiziale delineato dalla Costituzione. Pur non trattandosi di un intervento che incide direttamente sui tempi dei processi o sulle singole regole procedurali, la proposta referendaria della maggioranza ridisegna l'organizzazione della magistratura, i suoi organi di autogoverno e il relativo sistema disciplinare.
La questione, già di per sé importantissima per ognuno di noi, riveste a livello associativo una rilevanza particolare, poiché LAV da sempre individua nelle azioni legali uno strumento fondamentale di tutela degli animali. Tutto ciò che attiene al sistema giustizia ci interessa quindi doppiamente, come membri della società civile e come difensori degli animali.
Non esiste una risposta univoca, ma la domanda non può di certo prescindere da un'analisi generale della proposta.
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Il primo pilastro della
riforma è la separazione costituzionale delle carriere tra magistratura
giudicante e magistratura requirente, tema che occupa gran parte del
dibattito pubblico sulla questione, ma che, come vedremo, non esaurisce da solo
la portata del referendum. Attualmente giudici e pubblici
ministeri appartengono infatti a un unico ordine: accedono tramite lo
stesso concorso, condividono un percorso formativo comune e, seppur in casi
molto limitati, possono cambiare funzione nel corso della carriera. Questo
assetto è stato tradizionalmente giustificato anche dalla necessità di
garantire una cultura giurisdizionale condivisa.
La riforma supera il suddetto
modello, prevedendo due ordini distinti e separati, uno per i giudici e
uno per i pubblici ministeri, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la
terzietà del giudice, rendendo strutturalmente più netta la distinzione tra chi
accusa e chi giudica. In quest'ottica tale
separazione comporta degli effetti strutturali notevoli poiché si riflette
direttamente sugli organi di autogoverno. Il Consiglio Superiore della
Magistratura, oggi unico, verrebbe infatti sdoppiato in due distinti CSM:
uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente.
Entrambi verrebbero presieduti dal Presidente della Repubblica. Il Primo
Presidente della Corte di Cassazione sarebbe membro di diritto del CSM
giudicante, mentre il Procuratore Generale presso la Cassazione lo sarebbe del
CSM requirente.
COMPOSIZIONE DEI DUE ORGANI DI AUTOGOVERNO
Questo ci porta
conseguenzialmente a parlare di un altro tema fondamentale della riforma, ossia
quello relativo alla composizione dei due organi di autogoverno. Ciascun CSM
sarebbe formato da membri togati e laici secondo nuove modalità di selezione.
Un terzo dei componenti laici verrebbe infatti estratto a sorte da un elenco di
professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici
anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune. I restanti due
terzi dei componenti, di natura togata, verrebbero invece estratti a sorte tra
tutti i magistrati appartenenti al rispettivo ordine.
CREAZIONE DI UN NUOVO ORGANO COSTITUZIONALE
Un ulteriore elemento centrale
della proposta referendaria è la creazione di un nuovo organo
costituzionale: l'Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe attribuita
in via esclusiva la funzione disciplinare per tutti i magistrati ordinari, oggi
invece esercitata dalla sezione disciplinare del CSM. Le altre funzioni –
assunzioni, trasferimenti, progressioni di carriera e valutazioni di
professionalità – resterebbero invece in capo ai due CSM.
L'Alta Corte sarebbe composta
complessivamente da quindici membri. Sei sarebbero laici: tre nominati dal
Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco,
con gli stessi requisiti, predisposto dal Parlamento in seduta comune. I
restanti nove membri togati, sei giudici e tre pubblici ministeri, verrebbero
estratti a sorte tra magistrati con almeno venti anni di esercizio e con
esperienza nelle funzioni di legittimità.
SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI
Una novità significativa riguarda
anche il sistema delle impugnazioni: le decisioni disciplinari dell'Alta
Corte non sarebbero più impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, ma riesaminate all'interno della stessa Alta Corte in diversa
composizione.
POSSIBILI BENEFICI?
Nel dibattito pubblico, i
promotori della riforma evidenziano alcuni possibili benefici del nuovo assetto:
una maggiore chiarezza dei ruoli, una più netta imparzialità del giudice, una
riduzione dei conflitti “percepiti” tra accusa e giudizio e una maggiore
specializzazione delle funzioni. Si tratta, tuttavia, di miglioramenti che non
deriverebbero direttamente da un cambiamento delle regole processuali, ma che
potrebbero eventualmente manifestarsi come conseguenza sul lungo termine.
FRAMMENTAZIONE DELL'UNITÀ DELLA MAGISTRATURA
A fronte di tali possibili
benefici, emergono tuttavia anche alcuni interrogativi. La separazione
delle carriere e lo sdoppiamento degli organi di autogoverno determinerebbero una
frammentazione dell'unità della magistratura e introdurrebbero un sistema più
articolato, nel quale il peso dei membri laici – nominati dal Presidente
della Repubblica e selezionati tramite sorteggio da liste predisposte dal
Parlamento – risulterebbe molto incisivo all'interno della composizione
dell'Alta Corte (rapporto di 9 a 6). Secondo molti questo aspetto solleverebbe
dubbi circa la tenuta complessiva dell'indipendenza non solo dei PM, ma in
generale dell' intera magistratura, soprattutto in relazione a procedimenti
giudiziari che coinvolgono interessi economici, sociali o politici rilevanti e
dunque potenzialmente contrari agli interessi politici.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Non meno importante è il dibattito
sulle modalità di selezione dei membri dei vari organi, laddove l'attuale
sistema elettivo sarebbe soppiantato da un sistema per sorteggio. Secondo i
promotori, tale modalità garantirebbe una maggiore imparzialità e toglierebbe
forza alle varie correnti presenti all'interno del Consiglio Superiore della
Magistratura, tutelando così la libertà individuale del singolo magistrato. I
contrari non mancano di far notare invece che, impedendo ai magistrati di
scegliere i propri rappresentati, si rischia di rafforzare indirettamente la
componente non togata dell'organo, il cui sorteggio, tra l'altro, non sarebbe
“puro” come quello dei colleghi togati, ma temperato, poiché eseguito sulla
base di una lista predisposta dal Parlamento.
UNA SCELTA DI ORGANIZZAZIONE DELL'INTERO SISTEMA GIUDIZIALE
Il quesito, dunque, si presenta
all'elettore come una scelta di organizzazione dell'intero sistema
giudiziale, destinata a produrre effetti rilevanti per il futuro della
giustizia italiana. In un contesto caratterizzato da una forte polarizzazione
del dibattito intorno ad una materia di elevata complessità, pensiamo che il
compito delle società civile sia quello di informarsi e informare, favorendo
una riflessione consapevole e priva di pregiudizi.
Comprendere nel dettaglio la struttura della riforma e quali possano esserne i possibili effetti è un passaggio essenziale per poter prendere una decisione passibile di incidere sull'equilibrio tra poteri dello Stato e, in ultima analisi, sulla capacità della magistratura di operare in maniera efficace nei vari processi. Compresi, ca va sans dire, quelli a difesa dei diritti degli animali.
Tornando alla domanda di partenza, e considerata la disamina di entrambe le posizioni, lasciamo al lettore la libertà di farsi una propria idea e di fare la scelta migliore (anche) per i diritti degli animali.
Appuntamento, dunque, al 22 e 23 marzo per votare Sì o No al quesito referendario, che, essendo confermativo, sarà valido a prescindere dal quorum. A tal proposito, come associazione ci auguriamo che la politica si decida ad eliminare anche per il referendum abrogativo l'antiquato quorum del 50% dei votanti e, andando oltre, a adottare una forma di “referendum propositivo”, automaticamente abrogativo delle norme incompatibili.