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Macachi, sentenza Consiglio di Stato: il commento dell'Avv. Campanaro

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Ultimo aggiornamento

lunedì 08 febbraio 2021

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E’ stata pubblicata in data 8 febbraio 2021 la sentenza del Consiglio di Stato, n.1186/2021, in relazione al ricorso della LAV avverso l’autorizzazione al progetto di ricerca che vedeva l’impiego di circa 6 macachi presso l’Università di Parma. 

La sentenza, come anticipato dal dispositivo depositato il 28 gennaio 2021, rigetta i motivi di appello della LAV rispetto alla asserita illegittimità dell’autorizzazione, e questo in quanto il verificatore nominato dal Consiglio di Stato per accertare la legittimità dell’autorizzazione ha chiarito il rispetto dei requisiti delle tre R e della normativa di riferimento.  

La stessa sentenza accoglie invece il quarto motivo del ricorso relativo ad una condizione attuativa dell’autorizzazione associata a dei report sullo stress degli animali che, secondo le prescrizioni del Consiglio Superiore di Sanità e dello stesso Ministero della Salute, andavano mandati semestralmente al Ministero per raccontare lo stato di salute degli animali. Sul punto il Consiglio di Stato accoglie le censure Lav chiedendo che gli stessi siano di fatto più dettagliati e con valutazioni etologiche, raccontando la salute fisica e psicofisica degli animali, ed invitando il Ministero a farsi parte attiva qualora noti criticità nei contenuti.  

In ultimo, sul motivo relativo all’illegittima restituzione dei macachi malati restituiti all’azienda fornitrice olandese, il Consiglio di Stato seppur accoglie nel merito il motivo, lo dichiara improcedibile in quanto una vittoria sul punto non potrebbe dare seguito a effetti concreti, altrimenti argomentando si costringerebbero gli animali ad un nuovo stressante viaggio dall’Olanda all’Italia, che era quello che la ricorrente aveva contestato. 

Da questa sentenza emergono tre profili che potranno e dovranno orientare l’operato futuro della pubblica amministrazione in materia di autorizzazione di progetti di ricerca che prevedono la  sperimentazione animale e, più in generale, degli operatori del settore e ricercatori, in particolare su specie particolarmente protette quali i primati non umani.  

In primis, sussiste l’obbligo di motivazione esauriente e dettagliata nelle autorizzazioni, e le motivazioni non possono ridursi a meri riferimenti a quanto richiesto dal progetto di ricerca. Proprio perché la posta in gioco è tra interessi contrapposti e parimenti meritevoli di tutela secondo il Consiglio di Stato, ovvero da un lato la ricerca scientifica e dall’altro la tutela degli animali quali esseri senzienti, per sacrificare il secondo interesse a garanzia della ricerca scientifica è necessario sia adeguatamente motivato l’iter logico e procedimentale che fa propendere la pubblica amministrazione ed in particolare il Ministero della Salute in tal senso

Ed ancora, è chiarita la cruciale rilevanza degli aspetti relativi alla tutela delle condizioni delle specie coinvolte e del loro benessere durante gli esperimenti, che sono di fatto la condizione per accertare il loro ‘sacrificio’ per la scienza. Sul punto la sentenza espressamente rileva che ‘se per la ricerca scientifica – che, come chiarito nell’ordinanza della Sezione n. 5914 del 9 ottobre 2020, costituisce “valore come tale universale e in generale non suscettibile di compressione” – è necessario sacrificare animali dotati di elevata sensibilità fisica e, dunque, alta percezione del dolore, è doveroso e imprescindibile condurre gli esperimenti assicurando di infliggere alle cavie la minore sofferenza possibile. Solo con tale impegno, che deve essere posto a presupposto dell’inizio dell’attività, è possibile accettare il sacrificio di animali, esseri senzienti’. Pertanto, se è proprio necessario impiegare animali particolarmente protetti quali i primati non umani, e lo si evince da una motivazione dettagliata e chiara sul punto, proprio per garantire il rispetto della loro natura di esseri senzienti come richiesto dall’art 13 del TFUE è necessario un monitoraggio costante e con esperti anche etologi che raccordino l’utilizzo degli stessi al massimo rispetto delle loro caratteristiche etologiche, per quanto possibile.  

Infine, animali malati o comunque destinati ad essere usati per la ricerca ma non ancora utilizzati non possono essere restituiti automaticamente al mittente perché non utilizzabili per la ricerca, ma devono essere vagliate anche le strade relative agli affidi degli stessi a centri e strutture che se ne possano occupare, come chiede la norma.

Avvocato Carla Campanaro
Responsabile ufficio legale LAV

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