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Toscana: stop ai cani a catena, ma con deroghe inutili e dannose

Tenere gli animali legati è sempre eticamente ed etologicamente condannabile.

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venerdì 12 aprile 2024

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Animali familiari

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La Toscana avrebbe potuto fare di più e meglio

Dopo il primo sì della Giunta a dicembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Regione Toscana che introduce il divieto di detenere i cani alla catena modificando il Regolamento di attuazione della legge 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali” del 2011 che conferiva la possibilità di legare i cani per un massimo di sei ore al giorno e a patto che la catena fosse lunga almeno sei metri.

Il divieto reca però delle eccezioni inutili e dannose poiché fa salve “comprovate ragioni sanitarie” e “urgenti misure di sicurezza”.

Ma quali possono essere le comprovate ragioni sanitarie che autorizzano l’uso della catena? Chi sarà quel medico veterinario che ha mai prescritto o che prescriverà una terapia che ne preveda l’uso? Le comprovate ragioni sanitarie non esistono e sono insensate.

Analogo discorso vale per le misure urgenti di sicurezza. Può capitare che improvvisamente non si possa controllare il cane in altro modo che legandolo per qualche istante come, ad esempio, nel caso in cui l’animale aggredisca e si debba soccorrere la vittima umana o non umana, ma è eventualità residuale che rientra in situazione di necessità. Dunque, anche questa deroga è inutile, ma anche dannosa. Il regolamento non reca, infatti, alcuna indicazione di quali siano “le urgenti misure di sicurezza” e non specifica per quanto tempo, anche nell’arco della giornata, sia possibile tenere il cane alla catena.

Pur apprezzando l’intento della Giunta di porre fine a una pratica crudele e pericolosa per gli animali, riteniamo che la Toscana avrebbe potuto fare di più e meglio se avesse introdotto di divieto totale della catena presente nelle Leggi regionali di Calabria, Campania, Marche e Umbria e non si fosse invece allineata con le Leggi regionali di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Provincia di Trento, Puglia, Piemonte e Veneto che invece prevedono delle deroghe.

Cambiare rotta però è possibile. È sufficiente introdurre nella Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali” il divieto totale di tenere legati cani (ma anche gatti) senza alcuna eccezione e prevedere un’adeguata sanzione.

Anche a nome delle Sedi LAV della Toscana e dello Sportello LAV contro i maltrattamenti di Lucca, chiediamo quindi al Presidente della Regione Toscana, che a partire dalla firma dell’Ordinanza del 2022 che proibiva di tenere i cani legati alla catena per proteggerli dal caldo e dal pericolo di incendi, ha mostrato sensibilità sull’argomento e al Consiglio regionale di apportare alla Legge regionale questa importante modifica. Tenere gli animali legati è sempre eticamente ed etologicamente condannabile.

Clicca qui sotto sul  + e leggi la mappa delle regioni che hanno proibito la catena.

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