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La Legge

I comportamenti che vanno contro la dignità, la natura e la salute degli animali sono numerosissimi. Tra le azioni più gravi, la Legge punisce chi abbandona, sevizia, crea lesioni o uccide un animale. Chi lo costringe a fatiche o a trattamenti insopportabili. E punisce inoltre chi alleva e sfrutta gli animali per spettacoli, manifestazioni e combattimenti che ne compromettono l’integrità fisica.

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Cosa si intende per maltrattamento nei confronti degli animali, secondo la Legge

Le norme che disciplinano i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, con l’intento di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Nonostante l’introduzione di queste norme, gli animali non sono i diretti destinatari della copertura legislativa. La Legge, infatti,  mira a tutelare, in via diretta e principale, il sentimento (degli uomini) per gli animali, inteso come sentimento di pietà, piuttosto che la loro soggettività. Ciò nonostante, sia pure in forma “indiretta”, agli animali, con l’introduzione di queste norme, è garantita una maggiore tutela rispetto a quella precedente.

Le norme introdotte a tutela degli animali non si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 ter della stessa L. 189/2004, “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”.

Tuttavia, in presenza di determinate condizioni, non è detto che alle fattispecie sottratte all’applicazione dei nuovi articoli del codice penale introdotti dalla L. 189/2004 non possano attribuirsi, comunque, comportamenti configuranti il reato di maltrattamento.

La norma sul maltrattamento, introdotta con la L. 189/2004, si distingue, inoltre, da quella di cui all'art. 727 c.p. (che punisce chi abbandona gli animali o li detiene in condizioni incompatibili alla loro natura), in quanto quest'ultima parrebbe essere destinata esclusivamente ad assicurare che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale stesso, mentre la normativa introdotta nel 2004 ha inteso, invece, tutelare l'animale nella sua integrità fisica.

RIEPILOGANDO, DUNQUE, LA LEGGE PUNISCE CHI:

È INOLTRE, ESPRESSAMENTE VIETATO DALLA LEGGE:

SI RICORDA, INFINE, CHE IL MALTRATTAMENTO AI DANNI DI ANIMALI PUÒ CONSISTERE:

Annarita D'Errico
Responsabile Sportelli contro il Maltrattamento
a.derrico@lav.it