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La riforma del Codice penale per gli animali, cosa cambia?

A cura di Carla Campanaro e Roberta Poscente - Ufficio Legale LAV

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Ultimo aggiornamento

lunedì 16 giugno 2025

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Maltrattamenti

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È fondamentale che le modifiche siano correttamente applicate

Con la Legge 6 giugno 2025 n. 82 “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2025) in vigore dal 1 luglio 2025, il legislatore è tornato a modificare il quadro normativo di riferimento sulla tutela penale degli animali, dopo poco più di vent'anni dalla Legge n. 189 del 2004.

Tale intervento, d'altra parte, si è reso improcrastinabile anche a fronte di forme preoccupanti di crimini commessi nei confronti degli animali, come purtroppo testimoniano sempre più spesso le cronache.

Il primo aspetto significativo da rilevare nella riforma è certamente la nuova dizione della rubrica del Titolo IX-bis del Libro secondo del Codice penale “Dei delitti contro gli animali” che prende il posto del precedente “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, così individuando in via diretta l'animale quale destinatario specifico della tutela penale, recependo il riconoscimento già cristallizzato dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona e dal novellato articolo 9 della Costituzione che ha introdotto la tutela animale trai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

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Per quanto attiene alle sanzioni previste per i reati, si evidenzia un generale aumento delle pene per le fattispecie di reato di cui al libro II del Titolo IX del Codice penale, tra cui l'uccisione di animali ai sensi dell'articolo 544 –bis la cui pena passa dalla reclusione «da quattro mesi a due anni» alla reclusione «da sei mesi a tre anni» ora congiunta con la multa «da euro 5.000 a euro 30.000». Sempre rispetto a tale reato è introdotta un'aggravante che stabilisce la pena della reclusione «da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 60.000» per chi uccide adoperando sevizie o prolungando le sofferenze dell'animale.

Anche per il reato di maltrattamento è previsto un aumento sanzionatorio: la pena passa dalla reclusione «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» alla reclusione «da sei mesi a due anni» a cui si aggiunge la pena pecuniaria ora in via congiunta e non più disgiunta. Oltre ciò, è introdotto l'aumento della metà della pena anche laddove dalla somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate ovvero dalla sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute possa derivare la morte degli stessi. Per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 544 – quater e 544 – quinques si osservano altresì degli aumenti di pena: la multa per chi organizza o promuove manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio per animali è aumentata infatti «da 3.000 a 15.000 euro» a «da 15.000 a 30.000 euro», mentre per il reato di combattimenti tra animali la reclusione - estesa anche a chi partecipi ai combattimenti - passa «da uno a tre anni» a «da due a quattro anni».

Anche il reato previsto dall'articolo 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) ha subito diverse modifiche: la fattispecie consta ora di un unico comma che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria o compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Inoltre, è venuta meno la procedibilità a querela di parte, aspetto che ne rende più efficace l'accertamento e la repressione.

Nonostante gli innalzamenti di pena evidenziati, tuttavia, a tali reati continueranno ad applicarsi gli istituti deflattivi del procedimento come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché di estinzione del reato come la sospensione condizionale della pena che di fatto determineranno condanne poco efficaci, prive di effetti deterrenti e, quindi, inadeguate sia sul piano preventivo che repressivo.

Per quanto concerne le aggravanti, con l'entrata in vigore della riforma la pena per chi uccide animali, li maltratta, li impiega nelle manifestazioni non autorizzate o nei combattimenti, li uccide o danneggia se raccolti in mandria o negli altri casi previsti dall'articolo 638 c.p. è aumentata fino a un terzo se i fatti sono commessi in presenza di minori, nei confronti di più animali o se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso, ad esempio pubblicando sui social le immagini del reato. Come purtroppo osservato da LAV, questi casi sono sempre più frequenti nella prassi: tra tutti, infatti, ne è un triste esempio il gattino Grey di Alberobello morto dopo essere stato lanciato dalla sua aguzzina con un calcio in una fontana mentre questa riprendeva e condivideva via social la gravissima scena.

Miglioramenti si registrano in taluni casi rispetto alle pene accessorie nonché per l'avvenuta codificazione dell'istituto della cessione definitiva degli animali nelle more del processo che consente, alle associazioni o a loro subaffidatari che ne facciano richiesta, di svincolarli sin da subito attraverso il versamento di una somma a titolo di cauzione stabilita dall'autorità giudiziaria (cosiddetto deposito cauzionale). Questo strumento - proposto dalla LAV già a partire dal 2012 e applicato nella prassi in innumerevoli procedimenti penali, sia per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 del Codice penale e di cui all'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 201 che per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 727 comma II c.p. - ha consentito di salvare negli anni un numero elevato di animali sottraendoli dagli esiti incerti dei processi, inserendoli sin da subito in famiglie in grado di gestirli o presso strutture adeguate alla loro particolare etologia per assicurargli una nuova vita.

Sempre per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del Codice penale e dall'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati deve aggiungersi anche la positiva previsione del divieto, per l'indagato, imputato o proprietario, di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali (salvo i casi di cessione definitiva alle associazioni o loro subaffidatari) nelle more del procedimento e fino a sentenza definitiva, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

E' stata prevista, come proposto da noi di LAV, anche l'estensione dell'applicabilità delle misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II del Decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) ai soggetti abitualmente dediti agli spettacoli o manifestazioni vietate (544- quater del Codice penale), ai combattimenti tra animali (544 -quinquies del Codice penale) o ai delitti previsti dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201: la previsione di questi strumenti risulta, infatti, fondamentale per garantire che i reati non vengano portati ad ulteriori conseguenze a scapito degli animali vittime.

Tra gli aspetti certamente più controversi vi è però l'introduzione del divieto, sanzionato in via amministrativa, di detenzione di cani e gatti alla catena o con altro strumento similare che ne impedisca il movimento, derogabile in alcune ipotesi tassative: in presenza di documentate ragioni sanitarie (quindi a fronte di certificazione medico veterinaria) o per temporanee esigenze di sicurezza - ovvero per la necessità di far fronte a un evento che mette a rischio, in via temporanea, l'animale stesso o l'incolumità di persone o di altri animali (non potranno perciò essere addotte permanenti ragioni di sicurezza). Nell'attuale quadro normativo, deve evidenziarsi come tale disposizione risulti facilmente travisabile se non letta secondo un'interpretazione sistematica delle norme e della giurisprudenza penale in materia.

Questa materia, infatti, è già disciplinata in via amministrativa da numerose leggi regionali – come quelle di Calabria, Campania, Marche e Umbria – che vietano tale pratica crudele o da altre che prevedono deroghe più stringenti, le quali potranno comunque continuare ad applicarsi se migliorative dal punto di vista della tutela offerta al bene giuridico protetto. Le norme regionali possono introdurre, infatti, previsioni più restrittive delle leggi nazionali in ambito amministrativo, atteso che la competenza in tema sanità - sotto cui ricade la tutela animale - è concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome. Anche i divieti più stringenti contenuti nei Regolamenti Comunali per la tutela degli animali dovranno continuare ad essere osservati in quanto coerenti con la norma nazionale: trattasi, invero, di previsioni migliorative adottate secondo i modi e le forme delineati dal legislatore nazionale, come previsto anche nella nostra Costituzione.

Peraltro, tale divieto è sanzionato in via amministrativa ma “salvo che il fatto non costituisca reato”:sarà quindi possibile, in continuità con quanto già accadeva in passato [1], l'integrazione dei reati di cui agli articoli 544-ter e 727 comma II del Codice penale in tutti quei casi in cui la condotta è attuata in violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo stesso ma determini anche lesioni fisiche o psicofisiche o gravi sofferenze agli animali coinvolti, anche in relazione alle modalità generali di gestione degli animali e, ad esempio, alla lunghezza della catena. Le autorità chiamate ad intervenire, pertanto, ben potranno - e dovranno - in presenza di questi ulteriori elementi continuare a trasmettere all'autorità giudiziaria la relativa notizia di reato.

Si segnala, infine, il gravissimo passo indietro che consente ad allevatori e commercianti di identificare cani e gatti oltre i termini previsti dalla Legge minando alle fondamenta il contrasto al traffico di cuccioli contro cui con determinazione si è combattuto in questi ultimi anni. Il microchip, infatti, potrà essere inoculato anche oltre i due mesi con grave pregiudizio per la tracciabilità di cuccioli dall'origine incerta e della sorte degli animali invenduti.

In conclusione, nonostante le modifiche positive della nuova Legge sopra evidenziate, rese possibili anche alla luce dell'intenso lavoro sul campo portato avanti da venti anni dalla LAV, dalle altre associazioni, dalla magistratura italiana e dalle forze di polizia per il contrasto al maltrattamento animale e alle altre attività illegali, la riforma non costituisce nel complesso quel passo in avanti decisivo e ambizioso richiesto anche dall'articolo 9 comma 3 della Costituzione che dal 2022 impone al legislatore di intervenire a tutela degli animali.

Se da un lato, infatti, la nuova Legge ha il merito di aver cristallizzato alcuni tra i principali approdi a cui la società civile e la giurisprudenza sono giunte in questi lunghi anni di applicazione della Legge n. 189 del 2004, dall'altro non convince l'intervento poco incisivo sulle pene - che non permetteranno il ricorso a efficaci strumenti investigativi e consentiranno ancora di accedere a strumenti deflattivi del sistema penale quale la tenuità del fatto o la messa alla prova - e sulle misure accessorie non espressamente estese purtroppo a tutti i reati in danno agli animali. In questa stessa direzione anche l'assenza di modifiche rilevanti agli articoli che riguardano la tutela della fauna selvatica seppur in vista di un'importante Direttiva – quella sulla tutela penale dell'Ambiente – che il legislatore europeo ci impone di recepire, la mancanza di risorse stanziate per la formazione degli operatori del settore e per la creazione di centri per la custodia degli animali sequestrati e confiscati, la mancata istituzione, nella banca dati delle Forze di polizia, di un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, la mancata introduzione del divieto di detenere animali per chi li maltratta o li uccida o li impieghi nei combattimenti, come anche delle fattispecie colpose di maltrattamento e uccisione di animali a cui non ha fatto da contraltare, come ci si sarebbe attesi, un potenziamento della fattispecie di detenzione di animali in condizioni incompatibili ai sensi dell'articolo 727 comma II c.p., rispetto alla quale non vi sono stati particolari passi in avanti nonostante il rilievo assunto da tale reato sia nella prassi che nella giurisprudenza penale.

Preso comunque atto delle diverse modifiche introdotte dalla nuova Legge risulta ora indispensabile garantire che queste siano correttamente applicate attraverso il contributo fondamentale degli operatori del settore, magistratura, forze di polizia, medici veterinari e associazioni in primis, favorendone un'interpretazione quanto più orientata a migliorare il quadro generale di tutele previste dall'ordinamento giuridico come ci impone sempre più anche il legislatore europeo, la nostra Costituzione e la crescente sensibilità della società rispetto alla tutela di tutti gli animali.

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[1] È bene precisare come la Terza Sezione della Corte di cassazione in più di una occasione abbia ritenuto integrato il reato di cui all'articolo 544 -ter c.p. o 727 II comma c.p. in caso di detenzione di cane a catena, anche considerate le condizioni igienico sanitarie generali e ambientali di detenzione (Corte di cassazione Sezione III 9 giugno 2011, sentenza n. 26368).

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giovedì 29 maggio 2025

La riforma del Codice penale sul maltrattamento degli animali è Legge

Oggi l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” con il  voto favorevole di Lega, Fratelli d'Itali,  Gruppo delle Autonomie e Forza Italia e Noi Moderati. Astenuti PD, 5 Stelle e AVS.  [*]

Come già evidenziato nel corso delle audizioni alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, LAV accoglie con favore alcuni avanzamenti rispetto alla normativa vigente. Tra i principali aspetti positivi segnaliamo la previsione della pena pecuniaria congiunta a quella detentiva sia per il reato di uccisione che per quello di maltrattamento, di alcune aggravanti, così come la disposizione che consente di punire più severamente la morte dell’animale a seguito della somministrazione di stupefacenti e altre sostanze vietate.

Anche riguardo alla custodia degli animali si registrano degli aspetti positivi. Come fortemente voluto da noi di LAV, gli animali oggetto di sequestro potranno essere affidati direttamente alle associazioni e ai loro eventuali subaffidatari mediante cessione definitiva prima della definizione del processo. Tale disposizione si estende anche ai cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca. A ciò si aggiunge la positiva previsione - come proposto da anni dalla LAV - del divieto di uccisione o di alienazione di animali allevati a fini alimentari nelle more delle indagini e del dibattimento, anche quando non siano già sottoposti a sequestro. Tuttavia, dobbiamo prendere atto di come queste positive disposizioni non siano state espressamente estese, come da noi richiesto, anche al reato previsto dall’articolo 727 del Codice penale, cosa che invece la Magistratura italiana ha sempre fatto e potrà e dovrà comunque continuare a fare secondo gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Reputiamo positive anche le modifiche alla Legge n. 201 del 2010, da noi ottenuta al tempo, che rendono il reato di traffico dei cuccioli più facilmente contestabile in quanto, ad esempio, basterà la sola assenza di microchip o di passaporto o di certificazione sanitaria per ritenere sussistente il reato.

A dispetto di ciò, contrariamente a quanto assicurato dalla relatrice alla Camera, il testo è stato approvato dal Senato senza modifiche per potenziarne l’efficacia sia in termini di prevenzione che di contrasto ai delitti contro gli animali, rimediando alle mancanze della prima approvazione parlamentare.

Tra i passi indietro, viene introdotta la disposizione che di fatto consente la detenzione di cani e gatti alla catena o con altro strumento similare purché non ne impedisca il movimento.

Il divieto è derogabile esclusivamente in caso di documentate ragioni sanitarie (quindi certificazione medico veterinaria) o per temporanee esigenze di sicurezza (la detenzione può quindi protrarsi esclusivamente per il tempo necessario a garantire tale esigenza), dovendosi intendere con ciò un evento imprevisto e imprevedibile che mette a rischio l’animale stesso o l’incolumità di persone o di altri animali.

Tale disposizione è in contrasto con le leggi regionali – come quelle di Calabria, Campania, Marche e Umbria – che vietano già questa pratica crudele e con quelle di altre regioni che prevedono deroghe più stringenti.

Tuttavia, per fortuna, non decadono automaticamente i divieti più rigorosi delle Regioni e le Province Autonome le norme regionali, infatti, possono essere più restrittive delle leggi nazionali, anche in virtù del fatto che la sanità, sotto cui ricade la tutela animale, è materia concorrente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e la disposizione più restrittiva non viola certamente il principio di ragionevolezza e proporzionalità. Anche i divieti più stringenti contenuti nei Regolamenti Comunali per la tutela degli animali devono essere rispettati in quanto non in contraddizione con la norma nazionale, trattandosi di previsioni migliorative. Speriamo che non vi siano previsioni contrarie a ciò.

Gravissimo, inoltre, il passo indietro che consente ad allevatori e commercianti di identificare cani e gatti oltre i termini previsti dalla legge. Questa modifica mina alle fondamenta il contrasto al traffico di cuccioli che un altro Governo, anch’esso di centro destra, anni fa aveva realizzato con determinazione introducendo uno specifico reato che punisce i trafficanti di cani e gatti. Il microchip, infatti, potrà essere inoculato anche oltre i due mesi con grave pregiudizio per la tracciabilità di cuccioli dall’origine incerta e della sorte degli animali invenduti.

Le pene, d’altra parte, aumentate solo lievemente, restano sproporzionate rispetto alla gravità dei reati, rendendo difficile ottenere condanne efficaci e con effetto deterrente, restando inadeguate sia sul piano preventivo che repressivo.

Gli autori di delitti efferati come colui che ha bruciato vivo il suo cane Aron e la ragazza che ha lanciato con un calcio in una fontana gelata il gatto Grey, provocandone la morte, potranno continuare a beneficiare di un trattamento di favore, rendendo le pene inefficaci sia sul piano preventivo che repressivo. Un’altra occasione persa è sicuramente l’introduzione del divieto di detenere animali per chi li maltratta o li uccida o li impieghi nei combattimenti, reato quest’ultimo di particolare gravità anche perché legato al fenomeno della criminalità organizzata.

Nonostante le tante modifiche positive ed innovative suggerite proprio da noi di LAV, derivate da venti anni di lavoro sul campo con la magistratura italiana e le forze di polizia per contrastare i maltrattamenti sugli animali, la nuova Legge non sarà, nel complesso, in grado di garantire un soddisfacente passo avanti per una maggiore protezione degli animali.

Come la stragrande maggioranza dei cittadini, avevamo chiesto e ci attendevamo interventi più incisivi in relazione alle pene e coerenti con l’articolo 9 comma 3 della Costituzione che dal 2022 chiedeva al legislatore di intervenire a tutela degli animali e con la crescente sensibilità della società rispetto alla tutela degli animali.

Noi di LAV, continueremo a lavorare sul campo nei Tribunale di tutta Italia per applicare le norme già esistenti a tutela degli animali ed al contempo a tenere alta l’attenzione sulla necessità di migliorare il quadro a tutela degli animali e fin da subito chiediamo al prossimo Governo e al prossimo Parlamento di fare di più e meglio.

[*] La Legge 6 giugno 2025 n. 82 “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 137 del 16 giugno 2025 e sarà in vigore dal 1 luglio 2025.

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giovedì 27 marzo 2025

Maltrattamenti, audizione LAV in Senato: elementi della Memoria consegnata

Essere auditi è una grande opportunità e una grossa responsabilità nei confronti degli animali e dei loro diritti per il riconoscimento dei quali ogni giorno ci battiamo, ma anche nei confronti dei nostri sostenitori, di coloro che con la loro firma sottoscrivono le nostre richieste e della società civile che auspica un mondo migliore per animali e umani.

Ieri nel corso dell'audizione alla Commissione Giustizia del Senato sul Disegno di legge di modifica della Legge sui maltrattamenti abbiamo consegnato le oltre 205.000 firme raccolte a sostegno del miglioramento del Testo approvato dalla Camera e una nostra memoria.

LA CATENA E IL MICROCHIP
Nel documento abbiamo evidenziato come, a fronte di aspetti positivi, sia necessario porre rimedio a due inammissibili passi indietro sulla tutela giuridica degli animali,.

Il primo riguarda la catena, l'altro una dannosa e ingiustificabile deroga sul microchip a favore di allevatori e commercianti di cani e gatti che favorirebbe l'odioso fenomeno del traffico dei cuccioli.

L'articolo relativo alla detenzione degli animali d'affezione (quindi sia cani che gatti) a catena è molto negativo in quanto, di fatto, così come formulato legittima paradossalmente tale condotta. È sufficiente che la contenzione dell'animale permetta il minimo movimento, ed è sempre così, per poterla considerare lecita.
Reputiamo negativo anche l'articolo relativo alla “sanatoria” delle sanzioni per la mancata identificazione e registrazione degli animali da compagnia ai sensi del quale gli operatori commerciali che spontaneamente adempiono agli obblighi di identificazione degli animali da compagnia prima che la violazione sia stata “constatata”, non devono pagare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

L'ENTITA' DELLE PENE
In relazione all'entità delle pene abbiamo rimarcato che:

Poco cambia con questo Testo se non ci saranno auspicate positive modifiche.

Se esse mancheranno:

Gli autori degli efferati crimini nei confronti di animali come il gatto Leone, scuoiato vivo in Campania, la capretta uccisa a calci ad Anagni e il gatto Grey ucciso ad Alberobello con un calcio che lo ha spinto nelle acque gelide di una fontana – solo per citare alcuni casi di cronaca - potranno ancora continuare a giovare di un trattamento di favore che rende del tutto inefficace, dal punto di vista preventivo, oltre che repressivo, le pene.

Alla luce di questo quadro, che peraltro non prevede neanche l'esclusione espressa di istituti come la messa alla prova o la non punibilità per particolare tenuità del fatto dall'applicazione ai reati in danno agli animali, per fare degli esempi, abbiamo rappresentato la sempre più stringente:

La necessità di introdurre la pena accessoria dell'interdizione perpetua alla detenzione di animali d'affezione a carico di coloro che non hanno riportato una sentenza di assoluzione piena. Per giunta, si ritiene fondamentale introdurre anche l'obbligo per l'autorità giudiziaria di disporre, già in pendenza del giudizio, un divieto di acquisizione e detenzione di animali, in funzione cautelare. Si pensi al caso del cane Aron, bruciato vivo dal suo proprietario a Palermo e, in seguito, sottoposto ad un procedimento penale ancora aperto: senza l'espressa richiesta della LAV al Sindaco di adozione di un'Ordinanza sindacale di divieto di detenzione di animali in capo all'imputato, questi ben avrebbe potuto – anche nelle more stesse del giudizio per un reato tanto atroce – acquisire altri animali e reiterare il delitto.

GLI ANIMALI NEI CIRCHI
Abbiamo fatto presente che un'altra disposizione che non può mancare nella riforma è:

Una specifica previsione che dia attuazione a quanto previsto dalla Legge 15 luglio 2022, n. 106 “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, finalizzata al “graduale superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti”, come già fatto da oltre 50 Paesi in tutto il mondo, svincolandolo così dall'attuazione della suddetta delega già più volte purtroppo posticipata.

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEI RIFUGI O PRESSO PRIVATI
Nella nostra memoria abbiamo spiegato anche come il Disegno di Legge in esame:

Rappresenta un'utile opportunità per introdurre norme a tutela degli animali come suini, bovini, volatili, detenuti a scopo affettivo “da compagnia” detenuti presso rifugi o privati.

E che come nel caso di malattie infettive trasmissibili, per questi stessi animali in luogo dell'uccisione:

Debbano trovare applicazione le più proporzionali misure di biosicurezza non cruente, l'isolamento e il monitoraggio sanitario.

Misure che sono parimenti previste dalla normativa europea e ugualmente efficaci sul piano della tutela della salute pubblica.

OSSERVAZIONI FINALI
Abbiamo concluso evidenziando la necessità che la nuova Legge rappresenti davvero un effettivo e concreto rafforzamento della normativa a tutela degli animali e come per raggiungere questo obiettivo sia necessario apportare modifiche e miglioramenti in alcuni punti al Testo approvato dalla Camera, nonché delle integrazioni prendendo il meglio dei Disegni di legge sulla materia anch'essi all'esame della Commissione.
Ad esempio la previsione della pubblicazione della sentenza di condanna contenuta nel Disegno di legge presentato dal Senatore Manfredi (Lega), i divieti relativi ai collari a strozzo o elettrici contenuti in quello della Senatrice Spinelli (FdI), il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti e positive disposizioni in ambito civilistico contenute del Disegno di legge della Senatrice Unterberger (Gruppo Per le Autonomie).

Altre disposizioni che certamente migliorerebbero sono anche la previsione di una fattispecie di reato ad hoc per il contrasto della zooerastia e della zoopornografia contenuta nel Disegno di legge del Senatore Romeo (Lega) e di un reato per punire gli avvelenamenti come proposto in quello della Senatrice Maiorino (M5S).


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martedì 25 marzo 2025

Legge maltrattamenti: siamo stati auditi auditi dalla Commissione Giustizia del Senato

Prosegue in Senato l'iter del DDL S.1308 sulla tutela degli animali e il contrasto ai maltrattamenti, dopo la decisione della Commissione Giustizia di congiungere l'esame dei diversi disegni di legge ... LEGGI I DETTAGLI

Prosegue in Senato l'iter del DDL S.1308 sulla tutela degli animali e il contrasto ai maltrattamenti, dopo la decisione della Commissione Giustizia di congiungere l'esame dei diversi disegni di legge presentati e connessi 11 - Unterberger, 587 - Romeo, 984 - Maiorino, 1398 - Potenti, 1405 - Spinelli.

Oggi alle 14:45 siamo stati auditi in Commissione Giustizia, con Ilaria Innocenti dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e l'Avvocata Roberta Poscente dell'Ufficio legale LAV.

Guarda la registrazione dell'audizione sulla WebTV del Senato dal minuto 26:26 al termine.

Quella di oggi è stata una nuova fondamentale occasione per portare la voce degli animali nelle istituzioni e ribadire con forza la necessità di un rafforzamento delle tutele penali contro chi li maltratta.

La Commissione in sede redigente si riunirà invece a seguire. Nel frattempo, il DDL è all'esame anche della Commissione Agricoltura in sede consultiva, per un parere sugli aspetti legati agli animali in ambito produttivo e rurale.

Come già evidenziato, il testo approvato alla Camera presenta gravi criticità: pene ancora inadeguate, mantenimento di strumenti come la “tenuità del fatto” e la “messa alla prova”, nessuna vera tutela contro la detenzione a catena.

Auspichiamo che le nostre proposte migliorative possano essere fatte proprie dalla Commissione Giustizia del Senato per evitare che questa riforma si traduca in un compromesso al ribasso.


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lunedì 03 marzo 2025

Legge contro i maltrattamenti animali, inizia l'esame al Senato

Dopo più di tre mesi dalla prima approvazione della Camera dei Deputati, da domani il Senato inizierà l'esame della proposta di Legge intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura... LEGGI I DETTAGLI

Dopo più di tre mesi dalla prima approvazione della Camera dei Deputati, da domani il Senato inizierà l'esame della proposta di Legge intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali“.

Siamo in un momento decisivo, poiché la proposta è stata assegnata alla Commissione Giustizia in sede redigenteCiò significa che il voto della Commissione determinerà le disposizioni della futura legge.

Il Senato ha una grande opportunità per migliorare il testo approvato dalla Camera, risolvendo le criticità evidenziate da noi di LAV che abbiamo già inviato alla Commissione un documento con considerazioni generali sulla proposta e sugli emendamenti necessari per ottenere una Legge davvero efficace contro i reati verso gli animali, evitando passi indietro rispetto alla normativa vigente su temi come la catena e il commercio di cani e gatti.

Tra le disposizioni negative assolutamente da eliminare vi sono infatti la legittimazione dell'uso della catena e una sanatoria per allevatori e commercianti di cani e gatti che non li identifichino con microchip secondo le tempistiche della normativa vigente il cui rispetto garantisce la tracciabilità degli animali.

Tra le nostre richieste alla Commissione Giustizia del Senato, contenute anche nella petizione sottoscritta in poche settimane da oltre 50.000 persone, ve ne sono 6 sulle quali chiediamo non slogan ma atti concreti :

1. l'inasprimento delle pene, rendendole realmente efficaci contro le uccisioni e i maltrattamenti degli animali;
2. lo stop alle le scorciatoie per i processi, rendendo non applicabili ai reati contro gli animali: la “tenuità del fatto”, la “sospensione condizionale della pena” e la “messa alla prova”;
3. il divieto senza eccezioni l'uso della catena per la detenzione di cani e gatti;
4. l'introduzione dell'impossibilità per chi è condannato di continuare a detenere animali;
5. il divieto dell'uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, attuando così la Legge-delega non ancora concretizzata - dopo anni - dal Ministro della Cultura;
6. impedire l'uccisione di animali ospitati nei santuari-rifugi, come purtroppo accaduto nel settembre 2023 a “Cuori liberi”.

La Legge 189 del 2004 ha rappresentato una pietra miliare nel riconoscimento dei diritti degli animali in Italia. Tuttavia, a venticinque anni dalla sua approvazione, è essenziale aggiornarla per rispondere alle sfide attuali e garantire una protezione più efficace.

La voce degli animali deve essere ascoltata con la dovuta attenzione, perché la legislazione deve evolversi davvero in linea anche con il novellato articolo 9 della Costituzione che pone in capo allo Stato un dovere diretto di tutela degli animali.

Chiedi anche tu alla Commissione Giustizia del Senato e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio una legge davvero efficace contro la violenza sugli animali.

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giovedì 21 novembre 2024

Maltrattamento e uccisione di animali: Camera approva testo con luci e ombre

Oggi la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza in prima lettura la proposta di legge “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'ar... LEGGI I DETTAGLI

Oggi la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza in prima lettura la proposta di legge “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” con il voto favorevole del centrodestra e l'astensione di centrosinistra e M5S.

Mettendo da parte le grandi aspettative che noi di LAV e l'opinione pubblica avevano rispetto ai proponimenti iniziali, il Testo che approderà al Senato, seppur a fronte di alcune modifiche positive, presenta delle criticità.

In primo luogo, le pene previste per chi maltratta o uccide animali non rappresentano un concreto passo in avanti rispetto alla normativa vigente e tradiscono le originarie aspettative e i proclami degli stessi parlamentari che avevano promesso “pene più dure, pene più efficaci”.

Chi maltratta e uccide animali, infatti, come nel caso della capretta di Anagni o del cane Aron, potrà continuare a usufruire di misure come la "messa alla prova" o essere prosciolti per "tenuità del fatto".

E se giustamente il testo estende la pena anche a chi partecipa a combattimenti o competizioni tra animali non autorizzate, ciò inspiegabilmente non è stato previsto per coloro che partecipano di spettacoli o manifestazioni vietati.

A peggiorare questo quadro, l'Aula ha bocciato anche alcune circostanze aggravanti che avrebbero consentito di punire con pene più alte fatti di particolare allarme sociale come l'uccisione di animali dei conviventi o con l'uso di armi da fuoco, nonché della possibilità di punire chi uccide e maltrattata animali per negligenza o trascuratezza o anche chi si macchi del furto di animali d'affezione.

L'articolo sulla detenzione a catena costituisce un vero e proprio regresso nella tutela giuridica degli animali del tutto non in linea con altre fonti normative vigenti (come, ad esempio, le Leggi regionali di Calabria, Campania, Marche e Umbria) che già ne prevedono un divieto tout court, senza eccezioni, peraltro peggiorato nel corso della discussione dell'Aula odierna.

Altri punti deboli riguardano: la mancanza di misure concrete per il controllo e la prevenzione dei reati contro gli animali, come l'estensione dell'attività delle Guardie zoofile - oggi limitata a cani e gatti - a tutte le categorie animali e l'uso di agenti sotto copertura per combattere i traffici illeciti.
Riteniamo molto negativa anche la soppressione dell'intero articolo relativo all'estensione della previsione della confisca degli animali nel caso in cui non si arrivi a condanna, nonché all'interdizione perpetua alla detenzione di animali d'affezione.
Per quanto riguarda, infine, i Centri di accoglienza per animali vittime di reato, all'esito dell'Aula è venuta meno da parte della Commissione Giustizia, nella giornata di ieri, anche la disposizione che ne avrebbe previsto l'istituzione da parte dello Stato cassando uno strumento fondamentale per assicurare agli animali adeguata protezione.

Nonostante questi forti limiti, ci sono anche importanti novità positive.

Ad esempio, è previsto che gli animali sequestrati possano essere affidati definitivamente ad associazioni animaliste o privati cittadini prima della conclusione del processo. Inoltre, viene introdotto un divieto di uccisione o vendita degli animali coinvolti in indagini penali.
Inoltre, le misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia potranno rappresentare uno strumento per contrastare il fenomeno delle corse clandestine, dei combattimenti tra animali e del traffico di cuccioli.

Ci auguriamo che il Senato abbia i numeri e il coraggio che sono mancati alla Camera per apportare i necessari interventi correttivi e assicurare norme più efficaci per reprimere i crimini contro gli animali come richiesto a gran voce dall'opinione pubblica, della quale sono testimonianza anche le oltre 153.000 persone che hanno firmato la petizione lanciata da noi di LAV.



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martedì 12 novembre 2024

Chiediamo una legge più efficace e con pene più severe

Da domani è previsto il primo voto dei deputati della Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge contro il maltrattamento degli animali. Il testo che ha resistito all'attacco della L... LEGGI I DETTAGLI

Da domani è previsto il primo voto dei deputati della Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge contro il maltrattamento degli animali.

Il testo che ha resistito all'attacco della Lega di circoscriverlo a cani e gatti contiene aspetti positivi e criticità.

In particolare, riteniamo insufficienti le pene previste per i reati in danno agli animali, contrariamente a quanto chiesto dall'opinione pubblica e dalle associazioni, nonché a quanto promesso dai parlamentari stessi.

Crimini efferati come l'uccisione della capretta ad Anagni o quella del cane Aron bruciato vivo a Palermo saranno ancora reati di serie B.

Le sanzioni, infatti, non sono proporzionate alla gravità dei delitti, e la possibilità di continuare ad applicare misure come la "messa alla prova" o il proscioglimento per "particolare tenuità del fatto" non faranno altro che perpetuare la situazione attuale. Non solo, diversamente dalle attese, non sarà possibile punire nemmeno chi per negligenza e trascuratezza maltratta e uccide gli animali.

Altra critica riguarda l'equiparazione della pena per maltrattamento e uccisione, nonostante il reato di uccisione dovrebbe comportare sanzioni più severe. Inoltre, sottolineiamo l'esclusione di aggravanti fondamentali, come quelle per i reati commessi con armi o contro animali conviventi.

Tra gli aspetti positivi, invece, l'estensione delle pene anche a chi partecipa ai combattimenti, l'introduzione di Centri di accoglienza per animali vittime di reato, innovative disposizioni a tutela degli animali posti sotto sequestro e l'applicabilità delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia per contrastare le corse clandestine, i combattimenti tra animali e il traffico di cuccioli.

Tuttavia, l'articolo che riguarda l'uso della catena per i cani è particolarmente negativo, poiché prevede che sia sufficiente un minimo movimento per considerare lecita la condotta, quando alcune Leggi regionali - come quelle di Calabria, Campania, Veneto e Umbria - prevedono un divieto totale e senza eccezioni.

Infine, segnaliamo la positiva disposizione che esclude dal pagamento della sanzione i cittadini che spontaneamente facciano identificare il cane o il gatto oltre i tempi stabiliti dalla normativa vigente, ma estenderla ad allevatori e commercianti, così come prevede il testo, compromette la tracciabilità dei cuccioli e favorisce pratiche illecite.

Noi di LAV chiediamo ai deputati di apportare modifiche al testo che sarà successivamente trasmesso al Senato, in modo da rendere la Legge più efficace, con pene più severe e misure più adeguate a contrastare i reati in danno agli animali come, ad esempio, l'estensione dell'attività delle Guardie zoofile - oggi limitata a cani e gatti - a tutte le categorie animali e l'uso di agenti sotto copertura per combattere i traffici illeciti.


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